Il consenso al prelievo ematico non è necessario ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza. Pertanto, secondo un principio ormai consolidato nella più recente giurisprudenza, la sua mancanza non costituisce una causa di inutilizzabilità degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 24618 del 4 luglio 2025 posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 CdS – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. Sempre in tema di guida in stato di ebbrezza, la stessa Corte, nella sentenza n. 54977 del 7 dicembre 2017, aveva sancito che l’utilizzabilità dell’accertamento del tasso alcolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico-terapeutico, non richiede – in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma 5, CdS – uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. Resta ferma però la possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata.