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Sentenza della Corte di Cassazione, Prima Penale, 28 febbraio 2025, n. 8400
Nel contesto del diritto penale contemporaneo, ogni pronuncia della Suprema Corte si configura quale contributo essenziale al progressivo affinamento degli strumenti interpretativi della giurisprudenza. Tuttavia, vi sono decisioni che, per la loro portata e per il confronto con tematiche di elevata complessità – quali la responsabilità minorile, la dinamica della violenza giovanile e la delicata distinzione tra dolo eventuale e dolo alternativo – assumono un valore paradigmatico. La sentenza n. 8400/2025, emessa in data 28 febbraio 2025, non solo conferma in maniera decisa le condanne pronunciate nei confronti dei giovani coinvolti in un episodio di estrema gravità avvenuto a Torino, ma si pone anche quale punto di riferimento interpretativo per il diritto penale e la criminologia.
L’analisi che segue non intende limitarsi ad una mera esposizione cronologica dei fatti e delle decisioni processuali, bensì propone un esame critico e approfondito dei principi giuridici enunciati dalla Corte. In tale prospettiva, si pone l’interrogativo su quali orientamenti siano stati consolidati e su quali possibili ricadute tale decisione possa avere in casi analoghi, contribuendo così al dibattito sulle modalità di imputazione penale e sulla definizione della responsabilità in ambiti particolarmente delicati.
il caso: dalla ricostruzione dei fatti alla decisione giudiziaria
La notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023, nel cuore della movida torinese ai “Murazzi”, cinque giovani – tre minorenni e due maggiorenni – hanno lanciato una bicicletta elettrica del peso di oltre 23 kg da una balconata. Il gesto, privo di un apparente movente se non il crescendo di una condotta aggressiva pregressa, ha colpito alla testa e al collo la vittima, identificata come Gl.M., riducendola in uno stato di tetraplegia permanente e dipendenza totale da supporto ventilatorio.
L’episodio non è stato un fulmine a ciel sereno: pochi istanti prima del lancio, dalla stessa balconata erano stati indirizzati sputi verso un gruppo di giovani in attesa, con il DNA di uno degli imputati (U.V.) successivamente rinvenuto su tali tracce. Questo elemento ha rafforzato la tesi dell’accusa, evidenziando un comportamento reiterato, sprezzante e culminato in un atto dalle conseguenze devastanti.
Il GIP del Tribunale per i Minorenni di Torino ha condannato i tre imputati minorenni a pene comprese tra i 6 anni e 8 mesi e i 9 anni e 9 mesi di reclusione, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello. I ricorsi in Cassazione, fondati su tre motivi principali, sono stati integralmente respinti.
Profili giuridici della sentenza
- Responsabilità penale minorile e valutazione della maturità (art. 98 c.p.)
Uno dei punti nodali del ricorso riguardava la presunta immaturità dei minorenni coinvolti, con richiesta di esclusione della loro imputabilità ai sensi del art. 98 c.p. (responsabilità penale minorile e valutazione della maturità). La Suprema Corte ha respinto questa eccezione, chiarendo che:
“L’imputabilità del minore non può essere esclusa a priori, ma deve essere valutata in relazione al fatto concreto.”
“Gli imputati hanno dimostrato piena consapevolezza della gravità del gesto e delle sue possibili conseguenze letali.”
“Il loro comportamento, dalla partecipazione attiva all’azione fino all’incitazione alla fuga, dimostra un livello di maturità tale da giustificare la responsabilità penale.”
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine della giurisprudenza minorile: l’età non è di per sé sufficiente a escludere la capacità di intendere e volere, soprattutto quando le condotte dimostrano lucidità e premeditazione.
2. Concorso morale: quando il silenzio diventa complicità (art. 110 c.p.)
Altro punto contestato in ricorso riguardava la posizione di T.D., uno dei minorenni, con la richiesta di ricondurre il suo comportamento a mera connivenza, anziché a concorso morale. Anche questa tesi è stata respinta con fermezza, sulla base di:
“Una presenza attiva durante l’evento, con piena consapevolezza dell’azione criminosa.”
“L’incitamento alla fuga, rafforzando la determinazione del gruppo.”
“Il principio consolidato per cui il concorso morale si configura non solo con un contributo materiale, ma anche con l’adesione psicologica all’azione.”
La Corte ha dunque riaffermato che anche chi non compie materialmente un gesto criminoso può essere considerato responsabile, se la sua condotta contribuisce a rafforzare la volontà degli autori materiali.
3. Tentato omicidio o lesioni gravissime? la sottile linea del dolo alternativo
Il terzo motivo di ricorso, il più delicato, riguardava la qualificazione giuridica del reato. Gli imputati hanno cercato di declassare il reato a lesioni gravissime, sostenendo che l’intento non fosse omicida ma piuttosto vandalico o intimidatorio. Anche questa linea difensiva è stata respinta, con motivazioni nette:
“Il lancio di un oggetto così pesante da un’altezza considerevole, in una zona affollata, implica l’accettazione consapevole del rischio di morte.”
“La Corte ha riconosciuto la sussistenza del dolo diretto alternativo, in cui l’agente accetta indifferentemente la possibilità di causare morte o un danno gravissimo.”
Questo passaggio della sentenza è di particolare rilievo, perché chiarisce ancora una volta la sottile distinzione tra dolo eventuale e dolo alternativo, un aspetto cruciale nella qualificazione dei reati violenti.
Una sentenza che lascia il segno
La sentenza n. 8400/2025 ha un peso specifico notevole, consolidando tre principi fondamentali:
- imputabilità minorile – L’età non è un’attenuante automatica: la maturità va valutata in concreto, e la piena consapevolezza del gesto esclude la non imputabilità.
- concorso morale – Anche il solo sostegno psicologico a un’azione criminale può configurare un concorso punibile.
- dolo alternativo e tentato omicidio – In casi di condotte estremamente pericolose, l’accettazione consapevole del rischio di morte è sufficiente a integrare il tentato omicidio.
Questa pronuncia avrà un impatto significativo nel panorama giuridico, soprattutto in materia di violenza giovanile e reati collettivi. È una sentenza che pone paletti chiari, evitando scappatoie interpretative e rafforzando la tutela delle vittime di atti di violenza gratuita. Il futuro della giurisprudenza in questo ambito dovrà necessariamente fare i conti con le indicazioni tracciate da questa decisione, che sancisce con fermezza il principio di responsabilità personale anche in contesti di azione collettiva.
Fonte:https://juranews.it/docs/juranet/3066792

di Francesco Paolo IACOVELLI
