Corte di Cassazione, seconda penale, sentenza 27 febbraio 2025, n. 8097 – Sulla capacità di intendere e di volere ai fini dell’imputabilità

                      

di Francesco Paolo IACOVELLI

Corte di Cassazione, seconda penale, sentenza 27 febbraio 2025, n. 8097

Sulla capacità di intendere e di volere ai fini dell’imputabilità

La sentenza in esame affronta un caso di rilievo giuridico che ha visto l’imputato, C.G., condannato per truffa aggravata, utilizzo abusivo di carta di pagamento, furto aggravato e autoriciclaggio. Secondo l’accusa, C.G. aveva instaurato una relazione sentimentale con la parte civile, durante la quale aveva ottenuto la disponibilità delle sue carte di pagamento con la scusa di effettuare spese per esigenze comuni. Tuttavia, senza il consenso della vittima, l’imputato ha effettuato prelievi di denaro e trasferimenti verso un conto gioco a lei intestato, utilizzando le somme per scommesse online.

La vittima si è resa conto dell’ammanco e ha denunciato i fatti, facendo emergere come l’imputato avesse agito all’oscuro della sua volontà. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la responsabilità dell’imputato, rideterminando soltanto la pena.

La difesa ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo che la condanna dell’imputato si basasse su una valutazione erronea degli elementi probatori. In primo luogo, ha contestato l’attendibilità della parte offesa, evidenziando presunte incongruenze nelle sue dichiarazioni e sottolineando come la stessa avesse continuato il rapporto con l’imputato nonostante fosse a conoscenza dell’utilizzo improprio delle carte di pagamento. In secondo luogo, ha eccepito l’assenza del dolo specifico nel reato di autoriciclaggio, sostenendo che l’imputato non mirasse a occultare la provenienza del denaro ma fosse spinto esclusivamente da una compulsione legata alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Infine, ha dedotto che il trasferimento di denaro sul conto gioco non potesse configurare un ostacolo concreto alla tracciabilità del denaro, in quanto il conto era formalmente intestato alla stessa parte offesa e dunque il denaro rimaneva nella sua disponibilità, escludendo il presupposto per la punibilità dell’operazione finanziaria contestata.

La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le censure mosse dalla difesa. In merito all’attendibilità della parte civile, ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse analizzato le dichiarazioni con attenzione, riscontrandone la coerenza con le prove documentali e testimoniali raccolte. I rilievi difensivi, che si limitavano a isolare singoli aspetti senza evidenziare contraddizioni decisive, non sono stati ritenuti sufficienti a minare la credibilità della testimonianza.

Per quanto concerne la configurabilità del reato di autoriciclaggio, la Corte ha chiarito che il dolo non richiede necessariamente un intento specifico di occultamento, ma semplicemente la consapevolezza di compiere operazioni che rendano meno evidente la provenienza illecita delle somme. In questo caso, il trasferimento del denaro su un conto gioco non è stato considerato parte integrante della truffa, bensì un’operazione successiva e distinta, rientrante nella condotta di autoriciclaggio, come previsto dall’art. 648ter.1 c.p. (Autoriciclaggio).

Infine, in merito alla causa di non punibilità, la Corte ha ribadito che essa può trovare applicazione solo quando il reo si limita a godere direttamente del provento illecito senza porre in essere operazioni che ne ostacolino concretamente l’identificazione. Il fatto che il denaro sia stato impiegato per scommesse ha indotto la Corte a escludere la possibilità di applicare l’esimente prevista dall’art. 648ter.1, comma 5, c.p. (Esclusione della punibilità), in quanto tale utilizzo ha comunque contribuito a schermare la provenienza dei fondi.

In definitiva, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e disponendo il pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue con nettezza il reato di autoriciclaggio dal reato presupposto e chiarisce come il dolo non dipenda dalla motivazione soggettiva dell’agente, ma dalla sua consapevolezza di ostacolare la tracciabilità dei fondi. La sentenza offre dunque un significativo contributo interpretativo in materia di movimentazione e impiego di proventi illeciti in contesti di attività speculative.

 

Fonte: https://juranews.it/docs/juranet/3055575