Nuove problematiche giuridiche in tema di droga alla guida

di Ugo Terracciano*

UNA PREMESSA NECESSARIA

Sebbene che, alla luce delle riflessioni che seguono, possiamo esprimere dubbi sulla riformulazione della norma sulla guida di chi ha assunto droghe, a scanso di equivoci sulle nostre intenzioni diciamo subito che la lotta al piccolo e al grande traffico di droghe è sacrosanta e dev’essere assolutamente rinforzata. Lo impongono questi sconcertanti dati sulla diffusione delle sostanze psico attive: la relazione al Parlamento sul fenomeno, relativa all’anno 2023, stima che oltre 14milioni e 300mila persone residenti in Italia, con età compresa dai 18 agli 84 anni, abbia fatto uso di almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita. La più comune è la cannabis, a cui seguono oppiacei e oppioidi, cocaina, sostanze stimolanti, allucinogene e New Psychoactive Substances ovvero le cosiddette Nuove Sostanze Psicoattive (NPS). Sono oltre a 4 milioni di persone hanno assunto cannabis nel corso del 2022. E dietro alla diffusione di un consumo così diffuso si cela (e nemmeno tanto) il fenomeno del traffico internazionale gestito dalle mafie, il riciclaggio di ingenti proventi che fanno prosperare le organizzazioni criminali e quelle terroristiche, la collaterale turbativa delle attività economiche regolari causa l’immissione sul mercato di liquidità illecitamente acquisita, il degrado urbano legato al piccolo spaccio che alimenta anche il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tralasciamo qui l’impatto delle tossicodipendenze sulla spesa sanitaria, ma ricordiamo – in assonanza col tema che intendiamo trattare – che (sempre secondo la relazione parlamentare) il 40% di persone (1 milione e 600mila) fanno uso di cannabis in situazioni a rischio, mettendosi ad esempio alla guida di un veicolo subito dopo l’assunzione. E parliamo solo della cannabis, senza considerare l’extasi, la cocaina, i farmaci e le sostanze mixate con l’assunzione di alcool. Sul terreno della sicurezza stradale un pericolo immanente. Sul terreno dell’infortunistica stradale un vero disastro.

UNA QUESTIONE DI SISTEMATICA LEGISLATIVA

Il nostro ordinamento prende in considerazione il fenomeno del consumo di droga sotto due aspetti (tre se consideriamo anche l’ambito della sicurezza del lavoro):

  • In generale, del contrasto all’uso delle sostanze si occupa l’art. 75 del DPR 109/1990 (TU Stupefacenti), norma collocata nel quadro della legislazione sulla produzione, la vendita, le attività illecite e la tossicodipendenza;

  • In particolare, della tutela della sicurezza stradale rispetto all’uso di sostanze si occupa l’art. 187 CdS.

DUE AMBITI DIFFERENTI SE CONSIDERATI SOTTO IL PROFILO DEL BENE GIURIDICO TUTELATO

Prendiamo in considerazione il trattamento sanzionatorio per chi fa uso: Secondo l’art. 75 TU Stup. “Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno (per le droghe cosiddette pesanti) e per un periodo da uno a tre mesi (se si tratta di droghe cosiddette leggere), a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario”.

Sintetizzando: Se la polizia ti trova in possesso di dosi personali, attiva un procedimento sanzionatorio amministrativo e non penale. E la cosa vale anche pe chi faccia uso terapeutico di sostanze eccedendo dalle quantità prescritte dalla posologia medica (art. 75, comma 1bis, TU). 

La procedura: sancisce la norma che: “Gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate……, al prefetto competente”.

Quindi, ai fini della presente trattazione, richiamiamo l’attenzione sul fatto che la procedura di cui trattasi si attiva previo sequestro ed analisi della sostanza. Per semplificare: niente sequestro niente applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 TU.

Sempre al sequestro può accedere la misura accessoria del ritiro immediato della patente, se il detentore della sostanza (per l’uso personale) sequestrata, abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore. Qui gioca una presunzione: non è detto che il soggetto trovato in possesso della droga ne sia in quel momento sotto l’effetto, ma la sola detenzione giustifica il ritiro della patente. La norma citata crea quindi un link con il codice stradale, ma non prevede – ai fini del ritiro immediato della patente – un esame sul soggetto, basandosi necessariamente ed esclusivamente sul sequestro della sostanza. Ergo: niente sequestro niente ritiro immediato della patente. E, ancora, niente sequestro della droga, addio procedura sanzionatoria davanti al prefetto.

È evidente che la ratio dell’art. 75 TU St. e della procedura per l’applicazione delle relative sanzioni sia quella di contrastare l’uso della droga, mentre il riferimento alla sicurezza stradale legato al ritiro immediato della patente è invece eventuale, incidentale ed accessorio.

Prendiamo ora in considerazione la norma (vecchia e nuova formulazione) per chi guida: L’ambito di cui trattasi è quello della sicurezza stradale e non quello della lotta al traffico di stupefacenti. Con la vecchia formulazione dell’art. 187 Cod. Strad. era prevista una sanzione penale a carico di chi si ponesse alla guida di un veicolo “in stato di alterazione” dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Tale elemento (lo stato di alterazione dopo aver assunto droghe) è stato eliminato dalla rubrica e dal dispositivo della nuova norma, dopo la riforma di cui alla legge 117/2024. In quanto alla natura e alla collocazione sistematica, la norma si pone (di sicuro nella vecchia formulazione) nel quadro delle contravvenzioni (reati di pericolo) dirette alla prevenzione ed alla sicurezza stradale. Per meglio dire: il bene tutelato dalla norma è (o meglio era) la regolarità del traffico stradale e quindi la prevenzione dei sinistri (tant’è che la stessa condotta diviene invece aggravante di delitto quando l’esito è un incidente mortale o con lesioni). Sotto la vigenza del precedente testo la giurisprudenza aveva sancito che “la nozione di alterazione … richiede l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione della sostanza, non necessariamente coincidente con la intossicazione, che anzi nella maggioranza dei casi non viene raggiunta” (Cass. pen. sez. IV, 27/32/2012, n. 16895).

Tradotto: quel che conta (o contava) è l’effetto della droga sulla capacità di guida nel momento dell’accertamento, mentre non ha (o meglio, aveva) rilievo il fatto che ci si trovasse o meno di fronte ad una persona adusa all’uso di sostanze. Con la vecchia formula il guidatore, quindi, non era punito in quanto assuntore, ma per avere assunto in un momento in cui l’alterazione prodotta (la giuda in stato di alterazione) incideva sul bene protetto dalla norma, cioè la sicurezza stradale.

Un accertamento difficoltoso: L’accertamento, sempre nella precedente formulazione, richiedeva il vaglio di due aspetti, tra loro contraddistinti da due regimi probatori diversi. Infatti, la “assunzione di sostanze” e la “alterazione psicofisica”, rappresentano due dati storici distinti (v. Trinci A., “La guida sotto l’effetto dell’alcool e delle sostanze stupefacenti e il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tecnici”, p. 129, in “Reati in materia di circolazione stradale”, CEDAM, Padova, 2016). Ovviamente l’accertamento dell’assunzione richiede un esame clinico, ma anche l’accertamento dello stato di alterazione richiede conoscenze tecniche specialistiche. A questo proposito, la giurisprudenza di merito aveva concordemente ritenuto non sufficienti le analisi dell’urina, in assenza di una visita medica che attestasse l’attualitàdell’assunzione della sostanza stupefacente (Trib. Pordenone 10/12/2007; Trib. Savona, 19/3/2009; Trib. Ferrara, 21/5/2009; GIP Bologna16/6/2009; Trib. Trapani, 18/3/2009, ed altre).

Si possono comprendere dunque le difficoltà che gli operatori di polizia hanno incontrato nell’accertare questa ipotesi di reato.

Problemi di procedura superati con la nuova formulazione dell’art. 187 CdS, perché ora è sufficiente accertare uno solo dei fatti storici citati, ovvero la presenza di sostanze nell’organismo, e non più lo stato di alterazione alla guida.

CRITICITA’ DELLA NUOVA FORMULAZIONE

Due ipotesi sanzionatorie con analogo scopo: La domanda principale, dopo aver confrontato il diverso regime giuridico delle norme, riguarda innanzitutto la sistematica. Cioè, per meglio dire, la domanda è se la nuova formula trovi effettivamente cittadinanza nel corpo di norme che tutelano la sicurezza stradale.

Come è noto uno dei principi cardine del diritto penale è il “principio di offensività” secondo cui – detta in breve – non vi può essere reato senza l’offesa di un bene giuridico tutelato. Vale la pena di osservare che anche la Corte Costituzionale ha abbracciato la teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico secondo la quale il ricorso alla pena trova giustificazione soltanto se diretto a tutelare beni socialmente apprezzabili dotati di rilevanza costituzionale. Ora, alla luce del citato principio, come si può dire che il bene giuridico tutelato (la sicurezza stradale, ovvero la libertà di circolazione), sia stato messo in pericolo, senza provare che il soggetto guidasse in stato di alterazione derivante dall’uso di droghe? Ad essere pericoloso è lo stato di alterazione, infatti.

Una seconda perplessità riguarda l’equità del sistema sanzionatorio. Se il soggetto, dichiaratosi assuntore, viene trovato in possesso della sostanza mentre ha la disponibilità di un veicolo, la legge antidroga gli infligge il ritiro immediato della patente. Poi l’eventuale sospensione del titolo (oltre che del passaporto e del porto d’armi) rappresenterà la sanzione amministrativa prefettizia finale. Dunque una sanzione ha natura amministrativa.

Se invece, un soggetto, che viene controllato alla guida, non è in possesso di droga, ma il test rileva che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti la sanzione, secondo l’art. 187 Cds è di natura penale. Nel primo caso l’accertamento è effettuato sulla sostanza sequestrata, nel secondo caso sulla persona (fino al limite del prelievo ematico). Tuttavia, nell’ipotesi della guida, l’analisi non è (più) finalizzata a determinare lo stato di alterazione, bensì a stabilire l’uso personale.

Il paradosso dell’uso terapeutico di farmaci psico-attivi: Venendo meno il presupposto dell’accertamento dello stato di alterazione alla guida, l’eventuale assunzione di farmaci psico-attivi (secondo prescrizione medica) può essere considerata come causa di non punibilità. Infatti, ad essere rilevate per l’indagine, è la presenza di quel farmaco nel sangue del conducente ma, siccome egli ha assunto quelle sostanze per necessità medica egli non può essere punibile (esercita il suo diritto alla salute che nessuno gli può contestare, in fondo). Ciò non toglie però che tali farmaci lo abbiano eventualmente posto in uno stato di alterazione, pericoloso per la sicurezza stradale allo stesso modo di chi guida ebbro dopo avere assunto alcool.

Dal quadro di insieme, tracciato grazie ai ragionamenti che precedono, dobbiamo concludere che – con la caducazione dell’elemento dell’accertata “alterazione alla guida” dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti (o farmaci) – l’art. 187 CdS si colloca ora nella sfera della prevenzione della diffusione delle sostanze stupefacenti, piuttosto che in quella della prevenzione stradale.  

IL PRINCIPIO DE SPECIALITA’ AMMINISTRATIVA E LE SUE CONSEGUENZE

L’art. 9 della legge n. 689/1981 stabilisce che “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa …. , si applica la disposizione speciale”.

Qual è il fatto punito dall’art. 75 TU Stup.? Quello di essere assuntore di sostanze stupefacenti, sorpreso in possesso di una dose personale (posta sotto sequestro e analizzata). Qual è il fatto punito dall’art. 187 CdS (nuova formulazione)? In pratica sempre quello di essere un assuntore (circostanza accertata, con altri mezzi, cioè attraverso il test). Non è più rilevante che all’atto del controllo il conducente fosse o meno in uno stato di alterazione (momento pericoloso per la circolazione).

Dunque, allo stato attuale, le due norme citate sanzionano il medesimo fatto (essere un assuntore di droghe): ma la prima lo sanzionano amministrativamente, la seconda invece penalmente.

Il principio di specialità sancito dalla legge 689/1981 fa prevalere l’idea che la sanzione prevista dall’art. 75 TU Stup. prevalga anche nel caso che l’accertamento dell’uso personale sia avvenuto nell’ambito dei controlli stradali, essendo comune alle due norme esaminate il bene giuridico tutelato.

SOLO UN RAGIONAMENTO GIURIDICO

Tutto quanto è stato fin qui detto rappresenta solo un ragionamento sulla sistematica delle norme e sui problemi giuridici connessi, mentre la lotta senza quartiere alla diffusione delle sostanze stupefacenti resta sacrosanta. Lo diciamo, come già affermato all’inizio, a scanso di equivoci.

Ugo Terracciano, Presidente dell’AICIS