Il Pubblico Ministero non può ispezionare il cellulare se il Tribunale del riesame ne ha ordinato la restituzione.

Il Pubblico Ministero non può ispezionare il cellulare se il Tribunale del riesame ne ha ordinato la restituzione. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 31180/2024 dichiarando illegittimo il decreto di ispezione informatica con il quale il pubblico ministero, prima di disporre la restituzione della “copia forense” dei dati acquisiti tramite il sequestro probatorio di telefoni cellulari, annullato dal tribunale del riesame, acquisisca nuovamente i medesimi dati. Un simile provvedimento, secondo la Corte, è “inosservante della decisione giurisdizionale”. Ne consegue il venir meno del potere dell’organo inquirente di incidere ulteriormente sul bene, neppure soggetto a confisca obbligatoria. In questi casi l’acquisizione di tali dati configura la violazione della sfera di libertà e segretezza della corrispondenza, al di fuori dei presupposti stabiliti dall’art. 15 Cost. per cui le “chat” acquisite, affette da “inutilizzabilità patologica”, non sono utilizzabili nella fase delle indagini e a fini cautelari.