E’ legittimo, per l’investigatore, prelevare il campione di DNA sulla tazzina di caffè lasciata sul bancone del bar

Secondo il Tribunale di Milano sono lecite le investigazioni difensive se le operazioni di raccolta del materiale biologico, poste in essere accedendo a luoghi pubblici o aperti al pubblico, si realizzano «nel pieno rispetto della libertà personale e della dignità del soggetto», sebbene a sua insaputa.

Così ha stabilito il GIP con proprio provvedimento del 22/9/2020 in tema di investigazioni difensive ed in merito all’ipotesi di prelievo di materiale biologico ai fini della determinazione del DNA senza il consenso dell’interessato. Nel caso di specie, il materiale era stato raccolto da una tazzina di caffè, da un cucchiaino e da una bottiglietta di plastica. La raccolta di materiale biologico – secondo il GIP – «ha in concreto riguardato oggetti utilizzati ed in seguito abbandonati dal soggetto: il materiale prelevato, pertanto, non faceva più parte della persona dell’interessato e non ha comportato alcun atto coercitivo o forzoso nei suoi confronti». Una copiosa giurisprudenza del resto «afferma che quando il materiale biologico sia ormai separato dalla persona e sia ricavabile da oggetti come bicchieri, mozziconi di sigaretta o bottiglie abbandonate, diventando res derelicta, l’attività di prelievo non richiede alcun interventocoattivo/manipolativo sul soggetto e deve considerarsi, pertanto, legittima anche senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria».