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Posizionare telecamere finte – che non trattando immagini non sono soggette alle regole della privacy – non è illegale ma è una pratica comunque illegittima.

Lo chiarisce il Garante della Privacy a cui è stato posto il quesito: «ci sono dei casi di videosorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali?» La risposta del Garante precisa che la normativa sulla protezione dei dati: «non si applica, nel caso di fotocamere false o spente perché non c’è nessun trattamento di dati personali (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall’articolo 4 Statuto dei lavoratori)».

Sul punto deve essere però considerato anche un precedente parere espresso dalla stessa Autorità (provvedimento generale 29 aprile 2004 (documento web 1003484) secondo cui: «l’installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione».

In sostanza, le telecamere finte o non funzionanti potrebbero generare un affidamento incolpevole da parte di chi si trova nelle aree apparentemente videosorvegliate, con possibili conseguenze di responsabilità in capo al soggetto che abbia deciso di installarle. Si pensi, ad esempio alle aree condominiali. Lo stesso discorso vale qualora si appongano cartelli per indicare che si tratta di area videosorvegliata, quando ciò non è vero.

Dopo l’entrata in vigore del Gdpr il tema sulla videosorveglianza sono state predisposte le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

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