#SICUREZZA – Chi acquista un’azienda “videosorvegliata” non deve rinnovare l’accordo con l’RSA o la richiesta di autorizzazione all’Ispettorato del Lavoro. Lo ha chiarito l’INL (Ispettorato Nazionale del lavoro) nella circolare n. 1881/2019. Il nuovo datore di lavoro, che “eredita” gli strumenti di controllo dovrà semplicemente comunicare all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente la variazione dell’assetto societario, dichiarando che non sono mutati né i presupposti legittimanti, né le modalità di uso dell’impianto o degli strumenti di sorveglianza, autorizzati al precedente titolare con provvedimento di cui si riportano gli estremi. Resta fermo che sono in ogni caso vietate modalità di uso differenti da quelle già autorizzate. Si tratta di situazioni che si possono verificare a seguito di cessione, fusione, incorporazione, affitto d’azienda o di ramo d’azienda. Diversamente, nell’ipotesi in cui il nuovo titolare, modifichi l’attività e l’organizzazione aziendale ma decida di impiegare l’impianto esistente – autorizzato esclusivamente per ragioni di tutela della sicurezza dei lavoratori – a salvaguardia del solo patrimonio aziendale, non sarà sufficiente la comunicazione di subentro: egli in tal caso dovrà necessariamente avviare le procedure previste dallo Statuto dei lavoratori.