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La Sesta sezione penale della Corte di cassazione, pronunciandosi in tema di traffico di influenze illecite, ha affermato (Sentenza n. 40518 del 9 novembre 2021) che il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346-bis, comma 3, cod. pen., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio.

AICIS