(AICIS)
Le attività degli iscritti ad Associazioni professionali iscritte al Ministero dello Sviluppo economico ex legge n. 4/2013 possono anche sovrapporsi ad attività di professionisti iscritti ad albi o collegi istituiti per legge. Con questa importante sentenza, ieri, il TAR Lazio, con la sentenza n. 6021 del 24 maggio 2021 ha sdoganato una buona parte delle attività di consulenza svolte da esercenti di nuove professioni, come quella del criminologo oggi definita sul piano tecnico dalla norma UNI 11783/2020 (voluta e coordinata da AICIS).
A sollevare la questione l’associazione dei tributaristi LAPET, legittimamente inserita tra le associazioni censite dal ministero dello Sviluppo economico, che tra l’altro – Secondo il TAR – non può andare oltre ad un vaglio documentale circa il possesso dei requisiti di trasparenza e democraticità dell’associazione previsti dalla legge 4/2013. In ogni caso, sottolinea sempre il Tar Lazio, molte delle attività svolte dagli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti possono essere svolte anche da professionisti non iscritti in Albo. Rimane comunque fermo l’obbligo per chi svolge l’attività di tributarista – non essendo iscritto a un Ordine professionale – di indicare, in ogni documento, il riferimento normativo in relazione al quale l’attività è esercitata sulla base di un titolo diverso dall’abilitazione professionale. La legge n. 4 del 14 gennaio 2013 disciplina le professioni non organizzate in Ordini o Collegi tra cui rientrano i tributaristi, i consulenti fiscali e chi si occupa della contabilità e delle dichiarazioni fiscali. Nonché i criminologi. Tali soggetti possono liberamente associarsi e l’elenco delle associazioni viene pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet. L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia, con l’intervento anche del Consiglio nazionale, aveva impugnato il provvedimento d’iscrizione della LAPET nell’elenco delle associazioni professionali lamentando, da un lato, la mancanza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco e, dall’altro, che l’attività esercitata dagli iscritti all’associazione è già ricompresa nell’oggetto tipico della professione di dottore commercialista.
AICIS