(AICIS)  

Il tema dell’acquisizione dei tabulati telefonici (c.d. data retention) da parte dei pubblici ministeri è sotto la lente della Corte di giustizia UE. A portare la questione davanti alle toghe europee è stato il tribunale di Rieti che con ordinanza del 4 maggio scorso ne ha fatta una questione pregiudiziale. Il quesito posto alla Corte è se la disciplina comunitaria sia o meno di ostacolo alla normativa italiana, che autorizza il pubblico ministero, organo dotato di piena autonomia e indipendenza, ad acquisire, con decreto motivato, i dati relativi al traffico telefonico. Da dove nasce il dubbio del giudice di Rieti? In fatto è che il 2 marzo scorso la stessa Corte Ue si è pronunciata sulla legislazione dell’Estonia, affermando che l’acquisizione dei tabulati solo su iniziativa dell’accusa, senza controllo di un’autorità terza è una pratica che contrasta con la normativa europea. Inoltre, sempre nella stessa causa, secondo i giudici europei, l’accesso ai dati, e la conseguente compressione del diritto alla privacy, non sarebbe tollerabile in via generale, ma possibile solo per contrastare forme gravi di criminalità e per la prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica.

Ora, il punto è: questa sentenza di condanna dell’Estonia vincola anche la giurisdizione italiana? Il Gip di Roma, affrontando il tema in due cause diverse ha concluso con due letture antitetiche la questione; il tribunale di Milano ha negato efficacia alla sentenza Ue nel nostro ordinamento. Naturalmente è questione di cavilli: i giudici di Rieti mettono in evidenza la differenza tra la figura del pubblico ministero italiano ed estone in quanto in Estonia questi è di nomina governativa. Il pm italiano invece si configura come «un’Autorità “diversa” poiché dotata di più evidenti e pieni caratteri di autonomia e indipendenza, ponendolo al riparo da indebite interferenze di soggetti pubblici portatori di interessi di parte». Inoltre, in Italia, dopo l’acquisizione da parte del pm, è comunque previsto un passaggio davanti al giudice nel contraddittorio tra le parti.

AICIS