(AICIS) Lo smart working esisteva già da tempo, ma la pandemia da coronavirus ha comportato l’accelerazione nell’utilizzo di tale sistema di lavoro con strumenti telematici a distanza nelle aziende e nella pubblica amministrazione.
Probabilmente è l’occasione per testare i vantaggi di tale modalità di lavoro a distanza con innegabili vantaggi per la mobilità generale e per la qualità della vita nelle famiglie.
Tuttavia, il modo necessariamente improvvisato con cui il sistema produttivo si è avvicinato a questo strumento nasconde un’insidia: le aziende e le persone potrebbero non essere pronte a gestire correttamente lo smart working. Lo sostiene Giampiero Falasca in un articolo comparso sul Sole 24h del 13 marzo scorso. Ciascun datore di lavoro – scrive Falasca – ha il diritto-dovere di svolgere controlli sul corretto svolgimento della prestazione dei propri dipendenti, senza distinzioni sulle modalità di esecuzione, a patto che siano rispettati i limiti fissati dagli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori.
Ma quali sono le ispezioni consentite da parte del datore di lavoro?
Controlli sul computer? – Il datore di lavoro non può fare controlli indiscriminati e massivi a distanza sull’uso del p.c., né può mappare in modo costante i siti utilizzati.
Controlli specifici? – E’ consentito al datore di lavoro effettuare controlli per verificare specifiche ipotesi di illecito (tipo la consultazione di siti particolari in orario di lavoro col p.c. aziendale). Tuttavia, tale prerogativa presuppone che l’azienda abbia precedentemente adottato un codice di condotta nel quale siano chiariti i comportamenti non consentiti e che il datore di lavoro ha la facoltà di compiere verifiche sull’utilizzo di determinati siti interdetti da parte dei dipendenti in orario di lavoro col p.c. aziendale.
I controlli vietati: Per quanto riguarda il cosiddetto “lavoro agile” assume una particolare rilevanza il rigoroso principio affermato dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che vieta l’installazione e l’uso di apparecchiature tecnologiche e sistemi in grado di controllare a distanza lo svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente, salvo che il ricorso a tali mezzi non sia prima concordato con un accordo sindacale o sia autorizzato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.