# di Rosaria Vittadini*
Utilizzare degli occhiali a raggi infrarossi, per poter leggere in tempo reale targhe e documenti, rappresenta oggi una realtà.
Nel Comune di Arezzo hanno sperimentato il progetto pilota dell’utilizzo, da parte della Polizia Locale, di occhiali “Lab Glasses” per rilevare infrazioni del Codice della Strada e controllare, in tempo reale, tutta la documentazione del veicolo.
Un occhiale dotato di visore e di telecamere ad alta risoluzione, con un software Urbano 2.0, integrato nel device abbinato al sistema, che consente l’accesso alle principali banche dati e l’acquisizione in tempo reale delle informazioni richieste che saranno impresse direttamente sul visore oculare.
Se il soggetto in revisione risulta multabile, le informazioni elaborate saranno inserite in un modulo sanzionatorio, che potrà immediatamente essere scaricato dall’agente, attraverso un macchinario collegato agli occhiali.
Questa nuova strumentazione di videosorveglianza intelligente, permetterà sì, di agevolare il lavoro degli agenti, ma la sua modalità di attuazione, ha creato delle divergenze con il Garante della Privacy (GPDP).
In base alla normativa europea e nazionale, ha ricordato l’Autorità, il trattamento di dati personali realizzato da soggetti pubblici, mediante dispositivi video, è generalmente ammesso se necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.
Ma i Comuni, ha sottolineato il Garante, possono utilizzare impianti di videosorveglianza, solo a condizione che venga stipulato il cosiddetto “patto per la sicurezza urbana tra Sindaco e Prefettura”.
Inoltre, fino all’entrata in vigore di una specifica legge in materia, e comunque fino al 31 dicembre 2023, in Italia non sono consentiti l’installazione e l’uso di sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, a meno che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati.
Il Comune dovrà quindi fornire all’Autorità una descrizione dei sistemi adottati, le finalità e le basi giuridiche dei trattamenti, un elenco delle banche dati consultate dai dispositivi e la valutazione d’impatto sul trattamento dati, che il titolare è sempre tenuto ad effettuare nel caso di “sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico”.
Anche se la tecnologia di visione artificiale permetterà importanti azioni di prevenzione, bisogna comunque disciplinare requisiti di ammissibilità, condizioni e garanzie, che rispettino il principio di proporzionalità.
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L’AUTORE
Rosaria Vittadini, Presidente AICIS per la Regione Sicilia e Responsabile Area Comunicazione di AICIS. Criminologa Qualificata ed esperta in Scienze dell’Investigazione
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