(AICIS) Le mascherine di comunità cioè le mascherine “copri bocca” utilizzate per circolare in strada non hanno bisogno del marchio Ce. E’ quanto ha stabilito La Cassazione Penale con la sentenza n. 37191 del 23 dicembre 2020. Per maggior chiarezza l’Alta Corte ha svolto una disamina sulle differenze tra tre diversi tipi di mascherine: i dispositivi medici, i dispositivi di protezione individuale e le mascherine di comunità. I dispositivi medici possono essere immessi in commercio subordinatamente al rispetto di talune caratteristiche che variano in funzione della classe di rischio». I dispositivi di protezione individuale seguono invece le regole dettate dal Dlgs 17/2019. Infine, le mascherine “copri bocca”, «in quanto prodotti generici, non sono soggette a stringenti controlli sulle modalità di produzione e vendita ma sono assoggettate alle ordinarie regole del Codice del consumo». Per questa tipologia di mascherine, secondo la Cassazione, non è necessario il marchio Ce ma è sufficiente «la predisposizione della documentazione tecnica da parte del produttore».

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