Redazione AICIS
Le sanzioni economiche sostitutive di pene detentive brevi e le pene pecuniarie saranno parametrate le condizioni economiche e patrimoniali del reo. E’ questa la soluzione contenute nel decreto legislativo attuativo della riforma penale. Tali pene sono da sempre tendenzialmente destinate all’ineffettività (come anche ricordato dalla Corte costituzionale, con le sentenze 279/2019 e 15/2020). La riforma valorizza espressamente le condizioni economiche e patrimoniali del reo come criterio di commisurazione (articolo 133-bis del Codice penale), di rateizzazione (articolo 133-ter), nonché di estinzione anticipata in caso di esito positivo dell’affidamento in prova (articolo 47, comma 12, legge 354/1975). Il decreto, inoltre, mette mano al procedimento di conversione delle pene non eseguite (articolo 136 del Codice penale) e limitata la punibilità alla sola mancata esecuzione fraudolenta (articolo 388-ter).
L’ITER
L’esecuzione è affidata al pubblico ministero o al magistrato di sorveglianza. L’iter è il seguente:
- ordine di esecuzione col quale, previa indicazione delle modalità periodicamente determinate con decreto del ministro della Giustizia, si ingiunge il pagamento – a mezzo di modulistica precompilata – entro 90 giorni (in unica soluzione) o a rate mensili (la prima entro 30 giorni, pena automatica decadenza dal beneficio);
- L’ordine contiene l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita, secondo gli invariati criteri di ragguaglio dell’articolo 135 del Codice penale, nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo (se accettato) o nella detenzione domiciliare sostitutiva.
- all’accertato l’integrale pagamento della multa o dell’ammenda, viene dichiarata l’avvenuta esecuzione della pena;
- nel caso che ciò non avvenga, gli atti vengono trasmessi al magistrato di sorveglianza per la conversione.
- se il civilmente obbligato (frattanto ingiunto dal pubblico ministero) non ottempera, si provvede con ordinanza, iscrivibile nel casellario giudiziale, previo accertamento della condizione di insolvenza o di insolvibilità del condannato.
- qualora la pena sia convertita con le modalità già previste (legge 689/1981), le pene sostitutive sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l’ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. Oppure le pene sostitutive sono sospese, se il condannato chiede di essere ammesso al pagamento rateale ed è stata versata la prima rata, per riprendere in caso di mancato pagamento di una delle rate successive;
- alla mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, oppure alla violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni inerenti, consegue il provvedimento di revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della pena pecuniaria originariamente inflitta o, in caso di detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità, in altra pena sostitutiva più grave.
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