Si può considerare valido il riconoscimento dell’imputato tramite le immagini della videosorveglianza, sulla base dei tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all’altezza? A dirimere ogni dubbio sul punto è arrivata dalla Seconda Sezione della Cassazione penale con la sentenza 27 giugno 2019, n. 42041. 

Secondo la Corte, il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

Quanto alla natura dei file video che riproducono le video riprese effettuate per mezzo di impianti di videosorveglianza posti a tutela di uffici pubblici, essi risultano essere dei documenti la cui acquisizione è regolamentata dall’art. 234 c.p.p.. Pertanto, i problemi connessi all’eventuale non genuinità di tali documenti sono estranei al tema dell’utilizzabilità o meno degli stessi, dovendosi invece accertare se essi siano stati, se del caso, manipolati, evenienza comune alla corrispondente acquisizione di documenti in formato analogico o cartaceo (Cass. Pen. 20 dicembre 2018, n. 15838).