IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CRIMINOLOGI PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA
IN DATA 17 NOVEMBRE 2016

Vista: la legge 14 gennaio 2013, n. 4 in tema di “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 26 gennaio 2013.

Letti: l’art. 2 dello statuto associativo che, tra gli scopi istituzionali, si propone di “istituire registro associativo nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” come membri di associazione professionale per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4; Il registro aggregherà i professionisti, in possesso di attestazione rilasciata dall’AICIS, che svolgono o intendono svolgere l’attività economica, anche organizzata, del “criminologo per l’investigazione e la sicurezza”, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Il registro nazionale dei “criminologi per l’investigazione e la sicurezza” sarà disciplinato con apposito regolamento, nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione – secondo i principi di autoregolazione volontaria di cui all’art. 6 della citata legge 14 gennaio 2013, n. 4;

L’art. 5 dello statuto associativo – nel testo modificato in data odierna – che tra le altre cose recita: “Assumono la qualifica di socio effettivo i soggetti in possesso dell’Attestazione prevista dalla legge n. 4 del 2013 o la Certificazione UNI sul Criminologo. I soci effettivi accedono al Registro Associativo Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza”. I soci fondatori assumono di diritto la qualifica di socio effettivo e sono iscritti di diritto nel registro associativo dei criminologi. L’iscrizione al registro comporta l’obbligo degli iscritti all’aggiornamento professionale costante e pertanto, con il regolamento di cui all’art. 2 del presente statuto, si procederà alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo;

Considerato: che il citato art. 2 Stat. AICIS prevede che l’istituzione del Registro Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza sia deliberata con apposito regolamento;

DELIBERA
ART. 1 (ISTITUZIONE DEL REGISTRO)
  1. A far data dall’iscrizione dell’Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza nell’Elenco delle Associazioni Professionali presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’iscrizione dei professionisti, in qualità di socio effettivo, all’Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza (di seguito AICIS) comporta il rilascio dell’attestazione e l’iscrizione di diritto al Registro Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza.
ART. 2 (ISCRIZIONE AL REGISTRO)
  1. Sono iscritti al Registro di cui all’art. 1 del presente regolamento:
  • i soci effettivi così come individuati dall’art. 5 dello Statuto AICIS;
  • di diritto, coloro che fanno parte del comitato scientifico alla data di emanazione del presente regolamento;
  • di diritto, i soci fondatori;
  1. Non sono invece iscritti al registro di cui al precedente art. 1 i soci sostenitori di cui all’art. 5 dello Statuto AICIS.
ART. 3 (RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE)
  1. Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto AICIS, assumono la qualifica di socio effettivoi soggetti in possesso dell’attestazioneprevista dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 o la Certificazione UNI sul Criminologo. I soci effettivi accedono al Registro Associativo Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza. I soci fondatori assumono di diritto la qualifica di socio effettivo e sono iscritti di diritto nel registro associativo dei criminologi AICIS. L’iscrizione al registro comporta l’obbligo degli iscritti all’aggiornamento professionale.
  2. Per i richiedenti in possesso dei requisiti, il rilascio dell’attestazione di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 è subordinato al possesso di n. 8 crediti professionali acquisiti mediante la frequenza di un corso di ingresso qualificato da un organismo di certificazione.
  3. Per il mantenimento dell’attestazione è necessario dimostrare di aver acquisito nell’anno successivo n. 8 crediti professionali per l’iscrizione come socio effettivo mediante la frequenza di uno o più corsi di aggiornamento qualificati da un organismo di certificazione.
  4. Per la certificazione dei professionisti si fa rimando a quanto previsto dalla norma UNI sulla Professione del Criminologo.
ART. 4 (CONTENUTO DELLA ATTESTAZIONE)

1. A norma dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, l’attestazione di cui all’ art. 3 del presente regolamento è rilasciata al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali e sancisce:
a) la regolare iscrizione del professionista all’associazione;
b) il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
c) la conformità agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli   iscritti   sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
d) le garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
e) l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. L’attestato è rilasciato a firma del Presidente dell’AICIS una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti.
3. L’attestato è rilasciato su apposito cartoncino formato A4 recante:
a) Il logo e l’intestazione “Associazione Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza”;
b) il titolo: “Attestato di Qualità e di Qualificazione professionale e dei servizi prestati ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
c) la qualifica di “Criminologo” ed il numero di iscrizione;
d) il resoconto della verifica dei requisiti previsti;
e) la firma del Presidente.

ART. 5 (UTILIZZO DELL’ATTESTAZIONE E DEL LOGO AICIS)

1.  I professionisti in possesso dell’attestazione prevista dall’art. 4 del presente regolamento sono autorizzati, ai sensi dell’art. 4 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  medesima legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

ART. 6 (OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA)
  1. Il professionista iscritto in qualità di socio effettivo al Registro Nazionale dei Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza è tenuto al rispetto del Codice Etico dell’AICIS pubblicato sul sito dell’Associazione al link https://criminologiaicis.it/codice-etico/.
  2. L’eventuale perdita della qualifica di socio effettivo a seguito delle sanzioni previste nel codice etico di cui al comma precedente, comporta la cancellazione dal Registro Nazionale dei Criminologi AICIS, la pubblicazione della cancellazione sul sito dell’Associazione e la diffida a non utilizzare più l’attestazione e il logo di cui agli articoli precedenti.
Forlì, 17 novembre 2016
APPROVATO ALL’UNANIMITÀ
Il Presidente
Ugo Terracciano