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Rito più accelerato per il risarcimento dei sinistri.
Il “nuovo” processo civile introdotto dal d.lgs. 149/2022 sul contenzioso assicurativo e sulle dinamiche di liquidazione dei sinistri ha l’obiettivo di ridurre la durata dei contenziosi, concentrando gli adempimenti ed eliminando le dilazioni ed ampliando l’accesso alle soluzioni stragiudiziali.
DIFESA CHIARA E SINTETICA
Ridotti gli spazi entro i quali le parti possono svolgere le proprie argomentazioni. Quindi il convenuto chiamato a risarcire il danno (e il suo assicuratore) deve avere piena coscienza delle dinamiche del fatto illecito, per controdedurre i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda nei mdi che seguono:
- in modo chiaro e sintetico, così come dispone il nuovo art. 121 C.p.C.
- in modo analitico e specifico, come stabilito dall’art. 167 C.p.C.
In assenza di contestazione tali fatti si daranno per provati (art. 115 C.p.C.) e che la costituzione del convenuto dovrà avvenire almeno 70 giorni prima dell’udienza di prima comparizione. Sempre prima di tale convocazione, scadranno anche i termini per depositare le memorie istruttorie, così come vuole il nuovo art. 171-ter C.p.C.
PIU’ IMPEGNO NELLA FASE STRGIUDIZIALE
Più collaborazione e comunicazione tra l’assicurato e la compagnia nell’istruzione della pratica in caso di sinistro e maggiore cooperazione con gli avvocati già nella fase stragiudiziale della sua trattazione, per non arrivare impreparati se si debba affrontare, nei tempi accelerati imposti dalla riforma del processo civile, un giudizio per il risarcimento del danno o il pagamento di un indennizzo assicurativo. Il che impone di rinforzare i processi stragiudiziali di accertamento istruttorio e di presidiare il rispetto degli obblighi di leale cooperazione tra le parti al tempo del sinistro.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO, POLIZZE PIU’ DETTAGLIATE E
Il combinato disposto degli artt. 1913, 1914 e 1915 Cod. civ. disciplinano gli obblighi dell’assicurato di segnalare tempestivamente all’assicuratore l’accadimento, con le modalità dettagliate nelle polizze. Alla luce della riforma, quindi, le polizze dovranno essere scritte in modo più specifico (pena la possibile perdita del diritto alla copertura, in caso di loro violazione). Quanto all’assicurazione Rc, la regolazione contrattuale del “patto di gestione della lite” dovrà essere adeguata all’accelerazione dei tempi processuali, tenendo conto che senza il puntuale trasferimento della narrazione ricostruttiva del sinistro, l’ufficio tecnico dell’impresa di assicurazione demandato all’istruzione del caso non potrà prendere posizione nella fase antecedente al giudizio, né in quella della puntuale articolazione delle contestazioni da svolgere, oggi con minor tempo di ieri, nel processo.
MEGLIO LA CONCILIAZIONE CHE IL PROCESSO
Nell’udienza di prima comparizione, disciplinata dall’art. 183 C.p.C. è stato introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione fra le parti, che dovranno presenziare personalmente, o farsi sostituire da un procuratore speciale a conoscenza dei fatti di causa e munito dei poteri per transigere e conciliare la lite. Questo per facilitare l’approdo a soluzioni transattive delle controversie.
La decisione della causa potrà essere accelerata con le ordinanze definitorie di accoglimento (articolo 183-ter) e di rigetto della domanda (articolo 183-quater), se, rispettivamente, le difese di controparte o la domanda risultano manifestamente infondate.
IL COORDINAMENTO COL PENALE
Se il rito civile è accelerato, e tende alla conciliazione tra le parti, la stessa riforma Cartabia in campo penale ha reso procedibili a querela le lesioni stradali superiori ai 40 giorni di prognosi. E’ evidente che in tali casi, se non interviene un soddisfacente risarcimento, la parte offesa sarà portata a querelare, per ottenere la provvisionale in sede penale. E questo rischia di vanificare l’effetto deflattivo desiderato.
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