Due giorni fa, il 30 marzo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 34 del 2023. Fra le nuove misure introdotte, più severità per il dilagante fenomeno delle aggressioni ai sanitari nei pronto soccorso e cause di speciale tenuità per i reati tributari.
Vediamole in breve:
PENE PIU’ SEVERE PER CHI AGGREDISCE UN SANITARIO:
L’art. 16 del d.l. n. 34/2023 integra l’art. 583 quater c.p. stabilendo che: «Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo.». Per la precisione l’art. 583 quater prevede delle aggravanti speciali in caso di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive. Con l’integrazione della norma una simile speciale tutela è estesa anche a medici, infermieri e personale sanitario durante il loro lavoro.
Schematicamente, dunque, con il nuovo decreto:
a) la rubrica di questa norma incriminatrice è adesso solo lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, essendo venuto meno il riferimento alle lesioni personali gravi o gravissime;
b) se prima era previsto che le stesse pene previste nel comma primo e, quindi, la reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi, e la reclusione da otto a sedici anni per le lesioni gravissime, si applicassero in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, adesso disposto che si applica pure la reclusione da due a cinque anni nel caso di lesioni né gravi, né gravissime, restando ferme le sanzioni detentive prevedute dal primo comma che continuano ad applicarsi anche in relazione a quanto previsto nel comma secondo.
REATI TRIBUTARI LIEVI
L’art. 23 del d.l. n. 34/2023, introduce una causa speciale di non punibilità di taluni reati tributari prevedendo al primo comma che i “reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non sono punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.
Spettrà al contribuente dare “immediata comunicazione, all’Autorità giudiziaria che procede, dell’avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata e, contestualmente, informa l’Agenzia delle entrate dell’invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale” (art. 23, co. 2, d.l. n. 34/2023) e da ciò consegue che il “processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, sino al momento in cui il giudice è informato dall’Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell’integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione della procedura o della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione” (art. 23, co. 3, d.l. n. 34/2023).
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