#INVESTIGAZIONI PENALI: – I tecnici di parte devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell’incarico ed alla formulazione del quesito ed essere posti nelle condizioni di partecipare alle operazioni tecniche ed inoltre, se la parte lo chiede, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento o nell’incidente probatorio peritale, nulla rilevando che la loro partecipazione alle operazioni peritali non sia stata reattiva, ovvero caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche nei confronti del metodo proposto ed utilizzato. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 13/5/2022, n. 19134. Secondo la Corte, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che caratterizzano la formazione della prova scientifica: a) nella fase del conferimento dell’incarico attraverso la formulazione del quesito; b) nel corso delle operazioni peritali extradibattimentali, le quali devono essere svolte garantendo la partecipazione dei tecnici di parte; c) attraverso l’ammissione dell’esame del perito e dei tecnici, cui segue l’acquisizione degli elaborati scritti ex art. 511, c. 3, cpp. Il rigetto in udienza della richiesta di esaminare il proprio consulente in contraddittorio con il perito determina una nullità ex art. 178, c. 1, lett. c), cpp, che deve essere dedotta, dalla parte che vi assiste, prima del compimento dell’atto, ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo (Cass. 28/3/2023, n. 12815)
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