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Procedibilità a querela, ma non quando il fatto avviene in contesto mafioso.

L’aggravante mafiosa – Un disegno di legge del Governo intende – correggendo la legge “Cartabia” – far diventare procedibili d’ufficio tutti i reati per i quali è prevista la procedibilità a querela (cioè a richiesta della parte offesa) per i quali è contestata l’aggravante del metodo mafioso o della finalità di terrorismo o eversione. Lo stesso dicasi per il reato di lesione personale, quando a commetterlo è una persona sottoposta a una misura di prevenzione personale – ad esempio la sorveglianza speciale – fino ai tre anni successivi al termine del provvedimento.

L’arresto per reati perseguibili a querela – Novità anche in tema di arresto obbligatorio in flagranza di un reato perseguibile a querela. Il codice già ora prevede che in tali casi l’arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’ufficiale o all’agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Ma cosa accade se il reo viene sorpreso a commettere un reato perseguibile a querela e la vittima non è presente? Secondo il disegno di legge, l’arresto in flagranza previsto come obbligatorio dovrà essere eseguito anche in mancanza della querela quando la persona offesa non è presente o prontamente rintracciabile: in tal caso la polizia giudiziaria dovrà effettuare in modo tempestivo «ogni utile ricerca» della vittima. E se la querela non risulta presentata nel termine di quarantotto ore dall’arresto, o la persona offesa decide di rinunciarvi, l’interessato è rimesso subito in libertà.

Il disegno di legge – il disegno di legge è stato approvato il 19/1/2023 “con procedura d’urgenza” dal Consiglio dei ministri. Ad accelerare la decisione di sicuro ha pesato il processo di Palermo in cui la Procura è stata costretta a chiedere la scarcerazione di tre imputati di lesioni aggravate dal metodo mafioso per mancanza della querela (comunque detenuti per altri reati). E il ddl interviene non solo sulla riforma Cartabia ma su tutte le norme precedenti che nel tempo hanno reso perseguibili soltanto a richiesta della vittima alcuni reati, pur in presenza dell’aggravante mafiosa e terroristica: una sessantina in tutto, di cui sette introdotti dall’ultima riforma.  In contesti connotati da forte presenza della criminalità organizzata oppure di fronte a reati particolarmente seri la vittima può non essere in condizione di compiere una scelta libera nella presentazione o nel ritiro della richiesta di punizione.

 

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