(AICIS)  Siglato un protocollo tra Autorità Garante della Privacy e Guardia di Finanza per rendere operativi i controlli su aziende e studi professionali. Ora, sul territorio le fiamme gialle daranno effettiva applicazione alle norme del GDPR 279/2016 dopo quattro anni di moratoria per consentire l’adeguamento alle nuove norme.

In quanto alla potestà del controllo, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, conferisce al Garante, in qualità di autorità di controllo, specifici poteri (art. 58) tra i quali pregnanti potestà di indagine che prevedono di:

  • ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornire ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei suoi compiti;
  • condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
  • notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del Regolamento (UE) 2016/679;
  • ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l’accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi compiti;
  • ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell’Unione o il diritto processuale degli Stati membri;

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 prevede che il Garante, nell’ambito dei poteri di cui all’art 58 del Regolamento (UE) 2016/679, e per l’espletamento dei propri compiti, possa richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all’interessato o anche a terzi di:

  • fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati,
  • nonché disporre accessi alle banche dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorra effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento di dati personali (artt. 157 e 158 del Codice);

Lo stesso decreto legislativo, nella Parte III, Titolo III, prevede sanzioni penali e amministrative in relazione a diverse violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l’accertamento l’Ufficio del Garante può essere assistito, nell’esecuzione degli accertamenti, da altri organi dello Stato (art. 158, comma 2, del d.lgs. 196/2003).

Proprio in ragione di questa possibilità l’Autorità Garante ha stipulato un protocollo di collaborazione con il Comando generale della guardia di Finanza per l’accertamento delle violazioni alla normativa in materia di trattamento dei dati personali,

  1. il reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare;
  2. la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati;
  3. l’assistenza nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria;
  4. lo sviluppo di attività delegate o sub-delegate per l’accertamento delle violazioni in materia di protezione dei dati personali;
  5. la partecipazione di proprio personale, a richiesta del Garante, a operazioni congiunte ai sensi dell’art. 62 del Regolamento (UE) 2016/679, con Autorità di protezione dei dati personali appartenenti ad altri Paesi.

La Guardia di Finanza collabora altresì:

  1. nell’esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori;
  2. nell’attività di notifica degli atti e dei provvedimenti adottati nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 58 del Regolamento (UE) 2016/679;
  3. nell’esecuzione, a richiesta del Garante, di verifiche on-line, codificate sulla base di uno o più provvedimenti del Garante, volte a rilevare, dall’esame dei siti web e degli altri strumenti telematici utilizzati, il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali da parte dei titolari, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di tali dati per mezzo di reti telematiche;
  4. alla progettazione e attuazione, d’intesa con il Garante, di altre iniziative, anche nell’ambito della cooperazione internazionale.

Quando ritenuto necessario, al fine di agevolare le attività istruttorie successive all’ispezione, alle attività delegate alla Guardia di Finanza potrà partecipare anche personale del Garante specificamente incaricato.

La Guardia di Finanza provvede inoltre a segnalare al Garante tutte le situazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del Codice di cui venga a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle ordinarie attività di servizio.

Il Garante, in relazione alle questioni su cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione, invia specifiche richieste al Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, il quale assicura, con proiezione nazionale, gli adempimenti connessi all’attività collaborativa avvalendosi anche dei reparti del Corpo dislocati sul territorio, i quali riferiscono al Garante per tramite del Nucleo.

Le richieste indicano l’ambito e lo scopo dell’intervento, i soggetti interessati, i fatti, le circostanze e le modalità in ordine ai quali è chiesto di reperire i dati e le informazioni, di fornire assistenza, di partecipare all’esecuzione delle attività ispettive e/o di sviluppare le attività delegate o sub-delegate per l’accertamento delle violazioni di natura penale o amministrativa ed ogni altra utile informazione.

Le richieste potranno anche riguardare pluralità di soggetti nei cui confronti svolgere accertamenti con riferimento a specifici adempimenti.

In relazione alle richieste, sono fornite al Nucleo documenti, informazioni ed elementi necessari per eseguire le attività di collaborazione.

Per il tramite del Nucleo Speciale Privacy, il Garante può richiedere la collaborazione del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche per tutte quelle attività di accertamento che richiedano un’elevata specializzazione in ambito telematico.

Gli esiti degli accertamenti di cui all’art. 3 sono riferiti dal Nucleo esclusivamente al Garante, unitamente alla documentazione acquisita, fermo restando gli obblighi di denuncia ai sensi dell’art. 347 del c.p.p..

Le segnalazioni di tutte le situazioni rilevanti di cui vengano a conoscenza i Reparti del Corpo nel corso dell’esecuzione delle ordinarie attività di servizio sono segnalate al Garante esclusivamente per il tramite del Nucleo.

La Guardia di Finanza impartirà disposizioni affinché il personale che collabora con il Garante sia tenuto al segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività di collaborazione.

AICIS