L’accesso alle nostre e-mail, sms, whatsapp, telegram, signal e altri contenuti provenienti dalle applicazioni di messaggistica, nonché tutte le informazioni sugli account online, sarà presto transfrontaliero: in altre parole saranno accessibili e scambiati dalle polizie i tutt’Europa. Lo prevede un nuovo Regolamento UE approvato il 12 luglio scorso ma in vigore dal 17 febbraio 2026 e dal 17 agosto 2026
Con il Regolamento in questione si è voluto rendere più facile e veloce per forze dell’ordine e autorità giudiziarie ottenere le prove elettroniche necessarie per indagare e perseguire la criminalità. L’iniziativa parte dalla constatazione che più della metà delle indagini penali in Europa include una richiesta transfrontaliera di accesso a prove elettroniche, fondamentali per la lotta al crimine (fra l’altro, attualmente, circa l’85% delle indagini penali fa ricorso a dati digitali). Oggi l’accesso alle prove digitali (cosiddette e-evidence) incontra notevoli complicazioni proprio perché spesso le prove sono conservate in altro Stato membro. Infatti, i prestatori di servizi online, conservano i dati degli utenti in server situati in Paesi diversi, anche extra-Ue.
LA NOMATIVA
La nuova normativa in tema di prove elettroniche si compone dunque di due provvedimenti: il regolamento Ue 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l’esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali; la direttiva Ue 2023/1544 riguardante le norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini per l’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.
L’ORDINE DI PRODUZIONE
In particolare, il regolamento consente alle autorità di accedere ai dati conservati a prescindere dal luogo in cui si trovano attraverso ‘emissione di ordini di produzione e conservazione di prove elettroniche. A fronte dell’ordine il fornitore di servizi o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro, sono obbligati a rispondere entro dieci giorni ed entro otto ore in caso di emergenza. In questo modo si accorceranno i tempi, considerato che oggi un’ordinanza europea di indagine è eseguibile in 120 giorni ed una procedura di assistenza giudiziaria ci mette in media 10 mesi. Destinatari dell’ordine potranno essere persone fisiche o giuridiche che forniscono:
- una o più categorie di servizi di comunicazione elettronica;
- nomi di dominio internet e numerazione Ip;
- assegnazione di indirizzi Ip;
- servizi di registri di nomi di dominio;
- altri servizi della società dell’informazione che consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro oppure rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all’utente.
L’ORDINE DI CONSERVAZIONE
Le polizie e le Autorità giudiziarie potranno inoltre richiedere un’ordinanza europea di conservazione imponendo ad un fornitore di servizi, o il suo rappresentante legale in un altro Stato membro, la conservazione di dati specifici in vista di una successiva richiesta di produzione di dati attraverso l’assistenza giudiziaria, un’ordinanza europea di indagine o un’ordinanza europea di produzione.