(CRIMINOLOGI AICIS)
L’interesse dello straniero a conseguire la cittadinanza italiana è “recessivo” rispetto agli interessi della comunità nazionale. Così, la mera “simpatia” o la vicinanza ideale con movimenti responsabili di attività delittuose può legittimare il diniego.
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E’ ragionevole, e quindi legittima, la valutazione negativa del Ministero dell’interno nei confronti dello straniero il quale ancorché residente da molti anni in Italia ove lavora e vive con moglie e figli, abbia una certa “contiguità” con gruppi vicini al radicalismo islamico. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 5679/2021 secondo cui: “La sicurezza della Repubblica è interesse di rango superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana. Tale riconoscimento, infatti, è per sua natura irrevocabile per cui presuppone che nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda.
I diritti dello straniero in ordine alla richiesta di cittadinanza:
La posizione giuridica del richiedente assume la rilevanza “interesse legittimo”, poiché l’attribuzione del nuovo status di cittadino italiano comporta l’inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e con ciò l’acquisizione a pieno titolo, da parte sua dei diritti e dei doveri che competono ai cittadini.
In provvedimento di concessione della cittadinanza:
Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è atto discrezionale e di “alta amministrazione”. A condizionare la decisione sono due fattori: il primo è l’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere; il secondo fattore è dato da una situazione di irreprensibilità morale e civile di colui che lo richiede.
Per intenderci, “Alta Amministrazione” significa che non siamo di fronte all’esercizio dell’ordinaria potestà amministrativa, ma all’esplicazione del potere sovrano dello Stato, nello specifico, quello di ampliare il numero dei propri stessi cittadini.
L’istruttoria:
Data la natura del provvedimento l’Amministrazione non si limita ad accertare i presupposti formali ma effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di “opportunità” circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale. L’accertamento verte: sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale. Nell’istruttoria assumono rilievo tutti gli aspetti da cui è possibile desumere l’integrazione del richiedente nella comunità italiana, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali che la connotano, compresi l’assenza di precedenti penali, le evidenze di carattere economico e patrimoniale, per cui si possa presumere che egli sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini, pur senza stretti limiti reddituali imposti per legge.
Il bilanciamento di interessi:
Se è vero che la valutazione della domanda deve passare al vaglio dell’interesse nazionale, l’interesse dello straniero a conseguire la cittadinanza italiana è “recessivo” rispetto agli interessi della comunità nazionale.
Così, la mera “simpatia” o la vicinanza ideale con movimenti responsabili di attività delittuose può essere legittimamente posta sul piatto della bilancia di chi deve decidere.
La verifica è affidata alle autorità ordinarie di pubblica sicurezza, ma anche ad organismi speciali preposti a servizi di sicurezza dello Stato le cui risultanze informative non sono soggette ai pieni canoni di trasparenza. Deriva che anche l’ordinario obbligo motivazionale del provvedimento di diniego va tarato sulla delicatezza degli interessi coinvolti senza che sia preclusa al richiedente la riproposizione dell’istanza, alla luce di eventuali successivi ed ulteriori elementi a lui “favorevoli”.
AICIS