#Adescamento di minori
Il Tribunale di Salerno interviene per difendere i minori dai pericoli di internet: con una innovativa decisione, nella sentenza n. 3503/202, ha stabilito che l’invio di foto e messaggi inequivocabilmente espliciti e scabrosi ad una bambina, nell’evidente tentativo di carpirne la curiosità e la fiducia, integra il reato di adescamento di minorenni, previsto dall’articolo 609-undecies cod. pen.
Secondo la Corte, in presenza di condotte lusinghiere o minacciose a sfondo sessuale rivolte ad un minore, il legislatore ha voluto anticipare la tutela penale, escludendo come possibile scusante quella dell’ignoranza dell’età, salvo si tratti di ignoranza inevitabile.
La vicenda – Un uomo aveva inviato dei messaggi espliciti sulla chat Whats App ad una utenza telefonica utilizzata da una bambina di dieci anni. Fortunatamente, la madre della minore aveva letto tali messaggi ed aveva proseguito la conversazione fingendo di essere la figlia. Successivamente aveva comunicato all’uomo che aveva a che fare con una minore. L’uomo, anziché arrestarsi, inviava altri messaggi corredati da immagini e richieste a sfondo sessuale.
La replica – A propria difesa l’uomo sosteneva che l’utenza telefonica era intestata alla madre della bambina e di fatto egli aveva interagito con una persona adulta. Del resto – ha sostenuto la difesa – egli non avrebbe potuto conoscere effettivamente l’età di chi utilizzava quella specifica utenza telefonica.
La sentenza: Le argomentazioni difensive sono state rigettate dal Tribunale di Salerno che ha condannato l’imputato per il reato di adescamento di minorenni previsto dall’articolo 609-undecies del codice penale. Secondo la Corte «è irrilevante l’intestazione del telefono alla madre, posto che il numero dei soggetti minorenni non può mai essere intestato loro». D’altra parte, l’articolo 609 sexies cod. pen., prevede che per i reati in materia sessuale, compreso quello di adescamento di minorenni, l’autore non possa invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. La norma incriminatrice esclude «che sia necessario che la condotta di adescamento trovi effettivamente quale interlocutore il minore adescato. Infatti, la fattispecie ex articolo 609-undecies «rappresenta un reato di pericolo concreto, che non richiede il nocumento effettivo del bene giuridico tutelato, ma è volto a neutralizzare il rischio di commissione di più gravi reati a sfondo sessuale». Insomma, secondo la corte «le condotte artificiose, lusinghiere o minacciose volte a carpire la fiducia del minore divengono sanzionabili a titolo di adescamento quando risultino finalizzate al compimento di reati di sfruttamento o abuso a danno del soggetto vulnerabile».
AICIS