(AICIS) E’ stalking (condominiale) molestare allo sfinimento i vicini costringendoli a cambiare le proprie abitudini di vita. Con questa motivazione il Tribunale di Campobasso, nella sentenza n. 530/2019, ha condannato un uomo per atti persecutori ai danni dei suoi vicini, per avere per circa un anno e mezzo cagionato nei confronti dei condomini un “perdurante stato di ansia e di paura” attraverso reiterate condotte moleste e fastidiose, quali ad esempio l’appostamento notturno dietro il cancello o il parcheggiare la macchina in maniera da impedirne l’uscita. Alla base di tali comportamenti una contesa di uno spiazzale di circa 40 metri quadri ubicato al confine delle due proprietà e alcuni lavori edilizi in corso d’opera commissionati dai vicini. Nonostante un iniziale provvedimento di ammonimento, l’uomo continuava con la sua strategia della tensione, al punto da far scattare la denuncia a suo carico per il reato di cui all’art. 612-bis del codice penale.

Secondo il giudice il reato di stalking, «non più confinato a fenomeni di degenerazione dei rapporti affettivi, ma tale da estendersi fino a ricomprendere anche quelle condizioni di prossimità di vita tipiche dei rapporti di vicinato».

Ancora più rigorosa la Cassazione penale (sentenza 28340/2019) secondo la quale integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. Nel caso di specie la pronuncia è intervenuta sul ricorso proposto nell’incidente cautelare di un procedimento per reati di atti persecutori ed estorsione, perpetrati in concorso da alcuni condomini nei confronti di altri.

 

 

 

 

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