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Il trucco è creare aziende inesistenti, al solo scopo di emettere fatture elettroniche ed accentrare su di esse il debito Iva. In gergo, delle “cartiere” E’ i gioco messo in atto dalle aziende gestite da cinesi sul territorio nazionale (Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia), che incassavano i proventi e, trasferendo i soldi verso Oriente, ne facevano perdere le tracce. La Guardia di Finanza di Oristano ha scoperto operazioni inesistenti per oltre 200 milioni di euro (Iva evasa per oltre 37 milioni) e denunciato 19 persone, tra le quali anche un consulente fiscale italiano, per emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele ed autoriciclaggio.
Il «dominus» della frode, è il titolare di una ditta all’ingrosso di Oristano che circa due anni fa ha chiuso le attività proprio durante i controlli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori erano a lui riconducibili le operazioni finanziarie che avvenivano in Sardegna, ma anche con altri fornitori a Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia.
Cos’è una “cartiera”?
Le società costituite col fine di emettere fatture per operazioni inesistenti sono dette “Cartiere” (che fanno cioè carte false)
L’UIF (Unità di informazione finanziaria) ha elaborato una serie di indicatori utili per smascherare le società denominate cartiere, vale a dire imprese che utilizzano fatture false per operazioni fraudolente. L’individuazione delle caratteristiche delle “società cartiere” si mostra particolarmente importante per gli organi deputati al controllo, in quanto questi ultimi avranno la possibilità di orientare le indagini verso tali operatori economici, intercettandoli tramite indicatori desumibili dai dati dei bilanci.
In ragione dei dati di bilancio nonché delle informazioni disponibili, viene sviluppato un indicatore sintetico che segnala la presenza di caratteristiche tipiche di una cartiera. È anche utile sottolineare che il documento presenta alcune importanti indicazioni per individuare eventuali “falsi positivi” o “falsi negativi”.
Cosa dice la giurisprudenza italiana?
Anche la giurisprudenza ha identificano alcune caratteristiche tipiche delle cartiere. Sulla questione solo fra il 2016 e l’ottobre 2019 la Cassazione ha emanato 60 decisioni pubblicate.
Dall’analisi delle sentenze si evidenziano alcune caratteristiche delle società definite come cartiere che ricorrono più frequentemente:
– finalità/operatività finanziaria (cfr. ad es. Cass. n. 6262/2019, n. 13386/2019, n. 15681/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019): la finalità della società cartiera è quella di emettere fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000) con l’obiettivo principale di consentire a società reali di ottenere crediti IVA e contestualmente abbattere l’utile ante imposte e ridurre quindi la base imponibile (art. 2 D.lgs. 74/2000)7. Spesso i fondi che la cartiera riceve attraverso bonifici vengono successivamente monetizzati mediante prelievi di contante e retrocessi alle società reali. L’operatività avviene quindi quasi sempre all’interno di una rete di imprese, tra cui si evidenziano società reali e società cartiere;
– corporate governance/organizzazione/bilancio (cfr. ad es. Cass. n. 28979/2016, n. 5434 /2017, n. 6262/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019): la cartiera ha molto spesso la forma giuridica di società a responsabilità limitata e gli amministratori sono di frequente delle “teste di legno”. La sua organizzazione è pressoché inesistente: non ha immobili, capannoni, automezzi, magazzini, attrezzature, strutture di vendita, ecc., ed è sprovvista o quasi di personale. Come rilevato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16768/2019: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000, in ordine all’evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero quelle relative alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, e non anche le operazioni soggettivamente inesistenti, quando cioè l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura e il soggetto che abbia erogato la prestazione”. È in relazione all’evasione dell’IVA che, di contro, rilevano “oltre alle operazioni oggettivamente inesistenti, anche quelle che integrano una simulazione soggettiva, cioè quando la fattura riporti l’indicazione di nominativi diversi rispetto agli effettivi partecipanti all’operazione imponibile” interno ed esterno.
Alcune delle cartiere rilevate nelle sentenze della Cassazione presentano i bilanci in forma abbreviata;
– settori di operatività (cfr. ad es. Cass. n. 6262/2019, n. 13386/2019, n. 36247/2019 e n. 38599/2019): le cartiere individuate nelle sentenze della Cassazione operano in settori molto eterogenei e non appaiono concentrate in specifiche attività economiche. Due sentenze in particolare (cfr. Cass. n. 15681/2019 e n. 15041/2019) rilevano anche l’utilizzo delle cartiere da parte della criminalità organizzata per realizzare forme di evasione fiscale, di finanziamento e reinvestimento di capitali.
In generale, dall’insieme delle sentenze della Cassazione emerge una significativa diffusione del fenomeno: una ricerca per parola chiave “cartiera” sul sito internet “italgiure” identifica 475 sentenze delle sezioni penali della Corte dal 2015 a ottobre 2020.
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