di Valerio Di Giorgio*
Poniamo all’attenzione dei nostri lettori la Sentenza della Corte di Cassazione n. 17 ottobre 2022 n. 39087, di seguito riportata, nella quale diviene oggetto di analisi la rilevanza probatoria delle immagini “estratte” dal famoso software applicativo “Google Earth”.
La norma di riferimento è l’art. 234 c.p.p. che statuisce la legittimità dell’acquisizione di questa tipologia di documenti come prova “preesistente” e quindi indipendente dall’eventuale contraddittorio processuale.
Si assiste quindi, da parte dei giudici di Cassazione, ad un ampliamento significativo del concetto stesso di “prova documentale”, ove quando si parla di documento non ci si riferisce più al solo semplice “pezzo di carta” ma a qualunque supporto materiale dotato di capacità rappresentativa.
Con ordinanza del 24 dicembre 2021, il Tribunale del Riesame di Brindisi confermava il provvedimento con il quale il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi aveva disposto nei confronti di un indagato, il sequestro preventivo del secondo piano di un manufatto immobiliare.
Tale ordinanza di sequestro è stata successivamente impugnata dal collegio difensivo dell’imputato per le seguenti ragioni:
Con il primo motivo di contestazione, la difesa deduce che il Tribunale si è limitato a richiamare i principi in materia di “astratta sequestrabilità” di un immobile abusivo, senza indicare, in concreto, quali fossero le esigenze cautelari cosi gravi e concordanti da giustificare il provvedimento di sequestro.
La motivazione giustificativa del sequestro infatti sarebbe inesistente, non essendo sufficiente il richiamo alla creazione di vani completamente abusivi a spiegare l’aumento del carico urbanistico e quindi il presunto illecito contestato all’indagato.
Con il secondo motivo, la difesa si duole della mancata considerazione della prescrizione del reato, idonea a condizionare anche l’applicazione di provvedimenti di natura cautelare.
il Tribunale infatti, evidenzia il difensore dell’imputato, ha rimandato a una fase successiva l’accertamento circa l’epoca di consumazione dei reati che il ricorrente aveva affermato essere già ultimati e passibili di essere estinti per prescrizione, senza considerare che alcun riscontro certo consente di ancorare l’epoca di realizzazione degli abusi al 2020, non potendo costituire, prosegue la difesa dell’imputato, documenti idonei allo scopo i rilevamenti tratti da “Google Earth”, che non possono essere equiparati ai rilievi aerofotogrammetrici. Dunque, conclude la difesa, dovendo essere ancorata al principio del favor rei la risoluzione di eventuali dubbi circa l’epoca di realizzazione delle opere, il Tribunale avrebbe dovuto orientarsi per l’insussistenza del reato per prescrizione, ben potendo i manufatti in esame avere trovato esecuzione nel 2016, risalendo a tale epoca l’ultimo rilievo aerofotogrammetrico effettuato dall’Amministrazione comunale che accertò l’abuso edilizio.
La Corte di Cassazione analizzando le censure sollevate dalla difesa dell’indagato le ha considerate non fondate per le seguenti ragioni:
il Tribunale del Riesame ha rilevato come l’intervento edilizio, da valutarsi nella sua completezza, ha comportato la netta trasformazione di una piccola abitazione, in un immobile sviluppato su due piani, con la realizzazione di vani in ampliamento completamente abusivi; dunque, è venuta fuori un’opera completamente diversa, valutazione questa non illogica.
L’impostazione del Tribunale, quindi risulta coerente con l’orientamento della Cassazione (cfr. Sez. Un., n. 12878 del 29/01/2003, Rv. 223722), secondo cui, in tema di reati edilizi o urbanistici, la valutazione che, al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto, anche con riferimento a eventuali interventi di competenza della P.A. in relazione a costruzioni non assistite da concessione edilizia.
Anche rispetto alla valutazione del “fumus commissi delicti” il ragionamento perseguito dal giudice di merito risulta corretto, essendo stato chiarito nell’ordinanza impugnata che, in mancanza di qualsiasi allegazione contraria da parte dell’indagato, non potevano ritenersi sussistenti i profili di incertezza evocati dalla difesa sull’ultimazione delle opere, a fronte dell’accertamento del consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero, il quale, visionando le immagini tratte dal programma “Google Earth Pro”, ha evidenziato che l’ampliamento volumetrico ed il susseguente abuso edilizio contestato all’indagato si è perfezionato nel giugno 2020 (e non nel 2016 come affermato dalla difesa).
Precisano inoltre gli Ermellini che i rilievi di “Google Earth” rappresentano solo uno degli elementi della complessiva valutazione del Tribunale e che, in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234 c.p.p., comma 1, o art. 189 c.p.p., in quanto rappresentative di fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato, questione che, invero, non è stata esplicitamente eccepita in modo diretto dal ricorrente.
In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse dell’indagato è stato rigettato.
References:
- altalex/com nota Avv. Martorana pubblicata il 28/11/2022
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L’AUTORE
Avv. Valerio Di Giorgio – Resp. Uff. Legale Ass. Pro Territorio e Cittadini Onlus .
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