La struttura e gli elementi costitutivi della truffa corrispondono a quelli propri del delitto di frode informatica di cui all’art. 640-ter cod. pen.  La differenza risiede solamente nel fatto che l’attività fraudolenta dell’agente investe non la persona, di cui difetta l’induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest’ultima attraverso la sua manipolazione, onde. Come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. Questa, in sostanza, la decisione della Corte di Cassazione che, nella sentenza 17 marzo 2020, n. 10354 ha precisato che la manipolazione del sistema informatico si consuma nel momento dell’ottenimento del profitto.

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