(AICIS) La Corte Europea (causa C-567/18 del 2 aprile 2020), ha dato ragione ad Amazon accusata di aver tenuto in deposito – nell’ambito delle sue vendite su Marketplace – prodotti che violano i diritti connessi ad un marchio. Trattandosi di “deposito” di merce – secondo i Giudici europei – la responsabilità di Amazon per la violazione dei diritti sul marchio non poteva essere presunta, perché: «un’impresa che custodisce a magazzino prodotti di terzi, essendo inconsapevole del fatto che possano violare diritti su un marchio, non fa essa stessa uso di tale marchio, a meno che, così come il venditore, non li offra in vendita o comunque li immetta in commercio».

La vicenda riguardava una società tedesca che distribuisce profumi ed è titolare di una licenza a livello comunitario sul marchio Davidoff.

L’azienda aveva contestato a due imprese del gruppo Amazon di aver violato il marchio, immagazzinando e spedendo flaconi di profumo “Davidoff Hot Water” che venditori terzi hanno messo in vendita sul mercato Amazon.

La Corte Federale di Giustizia tedesca, nel presentare il caso ai giudici del Lussemburgo, aveva specificato però che i flaconi in questione non erano stati immessi sul mercato da Amazon, e neppure offerti alla vendita dall’azienda stessa: erano semplicemente custoditi in deposito.