Secondo l’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), dell’ordinamento penitenziario i colloqui del detenuto in regime differenziato devono avvenire sempre con l’impiego del vetro divisorio “a tutta altezza”.
Ma questa misura vale anche ad impedire che il detenuto in regime di carcere duro possa abbracciare il proprio bambino? A rispondere al quesito è intervenuta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 105 del 2023.
Secondo la Corte, in presenza di una disposizione di legge che indica con chiarezza l’obiettivo – impedire il passaggio di oggetti durante i colloqui tra i detenuti sottoposti al regime detentivo dell’articolo 41-bis e i loro familiari – le soluzioni per raggiungerlo vanno necessariamente adeguate alla situazione concreta, tenendo conto sia dei diritti del detenuto, sia di quelli del familiare minorenne.
In sostanza, secondo la Consulta, è possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del testo di legge, che garantisca un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori.
Di sicuro i colloqui con i familiari o con terze persone rappresentano uno dei momenti a più alto rischio per l’obbiettivo perseguito dal regime detentivo differenziato, cioè quello di impedire i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà. Ecco perché è legittima l’adozione di rigorose misure per impedire il passaggio di oggetti. durante i colloqui. La legge tuttavia non specifica le soluzioni tecniche atte a garantire questo obiettivo, limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano «attrezzati» in modo da impedire tale passaggio. Detto questo, una disciplina che escluda totalmente la possibilità di mantenere, durante i colloqui visivi, un contatto fisico con i familiari, finanche nei confronti di quelli in età più giovane, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dall’art. 27 della Costituzione.
In sostanza la Corte chiarisce che l’impiego del vetro divisorio, pur essendo la soluzione maggiormente idonea a raggiungere l’obbiettivo di legge, non è imposto dal testo della disposizione. Pertanto, è legittima la circolare dell’amministrazione penitenziaria che consente colloqui senza schermatura con i familiari in linea retta minori di dodici anni, con l’avvertenza che l’indicazione contenuta nella circolare non impone, a sua volta, una scelta rigida, che potrebbe non risultare adeguata, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo. Questa indicazione, da un lato, non può impedire una deroga puntuale, adeguatamente motivata, alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni; dall’altro lato, e all’inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni.
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