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La dottrina giuridica già lo diceva, ora ad affermarlo con maggiore autorevolezza è anche la Cassazione (sez. I°, sentenza n. 19888 del 20/04/2022): “sparare con pistola nella proprietà privata chiusa e recintata non è reato: l’art. 703 C.P. (esplosioni pericolose) trova applicazione solo nel caso di spari effettuati nel centro abitato ma non in campagna”.

IL CASO:

A dare origine al caso è stata la disavventura di un cittadino, con arma regolarmente denunciata che munito di porto d’armi per l’esercizio del tiro al volo aveva iniziato ad esercitarsi con la pistola, sparando ad una cassetta di legno in un fondo privato di famiglia, situato fuori dal centro abitato. Per sicurezza, la cassetta di legno usata come bersaglio era stata collocata davanti ad un terrapieno rinforzato con una catasta di legno in modo da evitare che i proiettili potessero vagare. Gli spari avevano però allarmato alcune persone che avevano chiamato i carabinieri. I militari avevano provveduto a sequestrare l’arma e a denunciare il fatto alla autorità giudiziaria. L’interessato veniva tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all’art. 703 c.p. per avere, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco. Veniva invece assolto dalla imputazione di porto abusivo di arma, per aver portato illegalmente in luogo pubblico la pistola. Nonostante ciò lo stesso Tribunale ordinava la confisca dell’arma. La sentenza è alla fine stata annullata dalla Cassazione senza rinvio. Del resto, la stessa Corte aveva in precedenza stabilito che perché si configuri il reato di “esplosioni pericolose” di cui all’art. 703 c.p. il fatto deve aver posto in pericolo concretamente il bene giuridico tutelato, cioè la vita e l’incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti (Cass. Pen. sez. I, 22/09/2006).

 

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