#Responsabilità “penale” dell’impresa: In caso di infortunio sul lavoro, oltre che la sanzione penale in capo al responsabile aziendale si applica, ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche una sanzione amministrativa all’impresa che non abbia attuato un congruo modello organizzativo di prevenzione. Tale responsabilità – che comporta pesanti sanzioni pecuniarie – è esclusa quando si tratti di cosiddetto “rischio eccentrico”, cioè assunto dal lavoratore scavalcando le relative prescrizioni di sicurezza. Per l’esclusione della responsabilità dell’impresa, è necessario però che questa abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 27 giugno 2023, n. 27759. Sulla base di tale principio la Corte (sent. 25 giugno 2019, n. 27871) aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato. Ancora, in un’altra circostanza la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un’idonea impalcatura – “trabattello” – nonostante il lavoratore avesse concorso all’evento, non facendo uso dei tiranti di sicurezza (sent. 17 febbraio 2014, n. 7364).