Riconoscere l’identità, per forma, orientamento e posizione, di una impronta digitale non qualitativamente corrispondente a quella dell’imputato è un apprezzamento di cui il giudice deve dare conto. Lo ha stabilito la Cassazione (ordinanza 19/9/2022, n. 27379) ricordando che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cpp, gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capacità dimostrativa in relazione al “thema probandum“, precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile, concordanti, convergenti contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi.