(AICIS)  Non è ancora legge, essendo il testo stato approvato solo da uno dei due rami del Parlamento. Possiamo però già anticipare che la nuova normativa in gestazione (detta legge Zan, sull’omofobia) introduce tra le fattispecie dell’art. 604 bis nuove ipotesi penalmente sanzionate che puniscono comportamenti accomunati dalla finalità di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

L’art. 604 bis c.p. che nel testo in vigore punisce le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, sarà modificato dall’art. 1 della nuova legge, e prevederà anche la repressione degli atti discriminatori fondati “sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere”.

Le nuove sanzioni: Sarà punito in particolare:

  • con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro, chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati su tali motivi;
  • con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenzaper tali motivi;
  • con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi.

Le aggravanti: La nuova legge modificherà anche l’art. 604 ter c.p. che prevede l’aggravante della pena per qualunque reato, punibile con pena diversa dall’ergastolo, commesso per finalità di discriminazione o di odio razziale, etnico, nazionale o religioso, o per agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità.

La nuova formulazione dell’art. 604 ter c.p. stabilirà l’aumento della pena fino alla metà per i reati commessi per finalità di discriminazione o odio fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, o per agevolare organizzazioni associazioni movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le predette finalità. E sarà escluso che l’aggravante di cui trattasi possa essere bilanciata in rapporto di equivalenza o di prevalenza con le attenuanti applicabili al reato contestato. Inoltre, le eventuali diminuzioni di pena possono essere applicate solo sulla quantità di pena derivante dall’applicazione dell’aggravante predetta.

Le sanzioni accessorie: L’art. 4 del testo di legge approvato alla Camera, prevede che la condanna per il nuovo reato comporti anche l’applicazione di pene accessorie e in particolare:

  • l’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività (con l’eliminazione del limite massimo di durata del lavoro di pubblica utilità in dodici settimane e la possibilità di svolgere il lavoro di pubblica utilità presso le associazioni a tutela delle vittime dei reati di discriminazione). 
  • l’obbligo di permanenza in casa entro orari determinati,
  • la sospensione della patente di guida o del passaporto,
  • il divieto di detenzione di armi
  • il divieto di partecipare in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

La sospensione condizionale della pena: il beneficio della sospensione condizionale della pena potrà essere subordinato, se il condannato non si oppone, allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità. L’imputato avrà anche facoltà di avanzare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, e l’obbligo di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità potrà essere applicato anche prima della condanna.

 

 

 

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