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I crimini internazionali (crimini di guerra) previsti dallo Statuto di Roma, con il quale è stata istituita la Corte penale internazionale, potranno essere sottoposti anche alla giurisdizione italiana. Il Consiglio dei ministri ha infatti in questi giorni approvato il testo del nuovo Codice dei crimini internazionali.

Saranno puniti secondo la legge italiana i crimini commessi nel territorio dello Stato, come pure quelli commessi dal cittadino italiano in territorio estero oppure dallo straniero ai danni dello Stato italiano o di un cittadino italiano. Il reato commesso all’estero dallo straniero non ai danni dello Stato italiano né di un cittadino italiano è punito secondo la legge italiana, a condizione che il colpevole si trovi in Italia e non sia estradato. Un punto critico affrontato nel codice è quello della rilevanza penale dell’ordine impartito dal superiore. Secondo il nuovo codice, se un reato è commesso per ordine del superiore, civile o militare, del crimine risponderà sempre colui che ha dato l’ordine. Risponderà però anche chi ha eseguito l’ordine, a meno che si tratti di ordine non sindacabile il cui carattere criminale non fosse noto o evidente. I reati di cui trattasi non sono soggetti a prescrizione e che ne è stabilita la responsabilità anche a carico degli enti, estendendo il perimetro del decreto 231/2001.

I reati perseguiti dal codice – Nella lista dei crimini di guerra compiuti nel corso di un conflitto armato anche non internazionale, trovano posto lo sterminio, la cattura di ostaggi, l’arruolamento di minori e comunque la partecipazione forzata alle ostilità. Sotto il titolo di «danni collaterali eccessivi», è prevista la sanzione da 10 a 24 anni di carcere per chi realizza un attacco nella consapevolezza che esso provocherà morti o feriti tra i civili o danni a beni di carattere civile oppure danni diffusi e gravi all’ambiente naturale, sproporzionati rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti. A tutela dei civili, sono previsti i reati di privazione dei mezzi di sopravvivenza e di utilizzo come scudi umani. Viene definito poi il crimine di aggressione, secondo cui «chiunque, avendo l’effettivo potere di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato o di esercitarne il controllo pianifica, prepara, inizia o esegue un atto di aggressione il cui carattere, la cui gravità e le cui dimensioni sono tali da costituire una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite è punito con l’ergastolo».

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