I consulenti tecnici che hanno assistito all’acquisizione della prova scientifica devono – a richiesta di parte – poter essere ascoltati nel contraddittorio dibattimentale, anche se in sede di accertamento peritale non hanno espresso obiezioni né osservazioni. Lo ha stabilito la Seconda Sezione della Cassazione Penale nella sentenza n. 19134 del 13 maggio 2022. Il diritto al contraddittorio – ha stabilito la Corte – deve essere garantito in tutte le fasi che caratterizzano la formazione della prova scientifica: sia nella fase del conferimento dell’incarico, attraverso la formulazione del quesito, sia nel corso delle operazioni peritali extradibattimentali. Tali fasi devono pertanto essere svolte garantendo la partecipazione dei tecnici di parte. L’acquisizione degli elaborati scritti, ai sensi dell’art. 511, comma 3, c.p.p. avviene poi attraverso l’ammissione dell’esame del perito e dei tecnici.

In sintesi, affinché la tutela di tale diritto sia effettiva, i tecnici di parte devono avere la possibilità di presenziare al conferimento dell’incarico ed alla formulazione del quesito ed essere posti nelle condizioni di partecipare alle operazioni tecniche ed inoltre se la parte lo chiede, devono essere esaminati in contraddittorio nel dibattimento o nell’incidente probatorio peritale, a nulla rilevando che la loro partecipazione alle operazioni peritali non sia stata reattiva, ovvero caratterizzata dalla proposizione di specifiche critiche nei confronti del metodo proposto ed utilizzato.

In altre parole, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che caratterizzano la formazione della prova scientifica.