#SICUREZZA STRADALE – Il ciclista ubriaco è un pericolo pubblico ed è legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza, anche se va esclusa l’applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida. Lo ha stabilito sentenza n. 34352/2023 della quarta sezione penale della Cassazione. Il caso è accaduto a Lecce dove inforcando una bicicletta, un signore era caduto per terra. La polizia intervenuta sul posto lo aveva trovato in stato di alterazione psicofisica e i successivi accertamenti risultavano positivi sia all’alcol che ai cannabinoidi. La Corte ha osservato che già le Sezioni Unite, hanno chiarito che “il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione” (cfr. Sez. Un., n. 12316 del 30/01/2002).
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