Ti rubano il bancomat e tardi a bloccare il conto? La banca è tenuta a risarcire anche i prelievi fatti abusivamente dai terzi prima del blocco. Spetta cioè alla banca di provare, eventualmente, che il prelievo non sia stato fatto ad opera di terzi. Lo ha stabilito la Cassazione nella la sentenza n. 9721 del 2020 con la quale la Corte ha accolto il ricorso presentato da due coniugi i quali avevano ritardato la denuncia al punto che dal loro conto era stata prelevata l’ingente somma di 23 mila euro. Chi ci assicura che il prelievo non fosse stato fatto – furbescamente – dai legittimi intestatari? Infatti, nei primi due gradi di giudizio era prevalso questo dubbio e le pretese dei due coniugi erano state respinte. I giudici di merito avevano giudicato tardiva la denuncia, il che imponeva ai coniugi provare la loro diligenza.

Insomma su di loro – secondo i giudici di prime cure – gravava quello che tecnicamente si chiama “onere della prova”: spettava a loro dimostrare di aver custodito con diligenza la carta così da non “agevolare” il furto, la clonazione oppure lo smarrimento. Pertanto, sempre secondo i giudici di merito, la banca avrebbe dovuto rispondere solo dei pochi prelievi avvenuti dopo la richiesta di blocco.

Si tratta di una posizione che però in line di principio non è stata condivisa dalla Cassazione, la quale ha annullato la sentenza d’appello con rinvio. Secondo la Cassazione, infatti, l’onere della prova non spetta al cliente correntista, ma all’istituto di credito perché per l’attribuzione della responsabilità non valgono solo le regole contrattuali (redatte a favore dell’Istituto di Credito) ma anche le norme di legge. Qui si tratta di operazioni effettuate per mezzo di strumenti elettronici ed il rischio di un prelievo indebito può essere attenuato attraverso adeguate misure messe in campo dalla banca. Militano in questo senso le norme comunitarie (Direttiva 2007/64/CE) sui servizi di pagamento nell’ambito del mercato interno, recepite nel nostro ordinamento col d.lgs. n. 11/2010.

AICIS