L’investigatore privato può – a certe condizioni – assumere dichiarazioni che inchiodano l’indagato Lo ha stabilito la Seconda Sezione della Cassazione penale, nella sentenza n. 10641 del 7 febbraio 2020, a conclusione di un processo in materia di reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 c.p. Secondo la Corte, infatti, le dichiarazioni rilasciate dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore privato delegato dalla compagnia assicuratrice, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo.

Anche secondo il Tribunale di Udine (sentenza 11 novembre 2019) le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice, sono utilizzabili nel dibattimento non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività difensiva e non trovando, pertanto, in relazione ad esse applicazione la disciplina prevista dall’art. 391 bis c.p.p..

 

 

 

 

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