Si può “perdonare” lo spacciatore anche se ha in tasca dosi di droga pesante. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 34537/2023. Secondo la Corte l’ipotesi della lieve entità del reato di illecita detenzione di stupefacenti, anche a fini di spaccio, non può essere esclusa automaticamente dal giudice solo perché si tratta di droga “pesante”. Secondo la Cassazione il giudice è tenuto a valutare la ricorrenza di tutti gli elementi indicati dalla norma in un giudizio di bilanciamento tra gli stessi e soprattutto senza alcuna automatica preclusione nel caso ricorra l’ipotesi della detenzione di sostanze droganti “pesanti”. Dovrà valutare anche se gli elementi che costituiscano la condotta incriminata possano comunque condurre a un giudizio di lieve entità con conseguente riduzione della pena.