Nel delitto di depistaggio materiale, la condotta depistante commessa, al fine di impedire un’indagine o un processo penale, mediante la immutazione del corpo di reato o la formazione di un falso documento, può riguardare anche un procedimento penale ancora da iniziarsi, purché sia idonea ad ingenerare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l’accertamento della verità processuale”. Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Cassazione Penale nella sentenza 7572/2023

La natura del reato: La frode in processo penale e depistaggio è un reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine, o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante.

In generale, il delitto di depistaggio materiale postula, sul piano oggettivo, l’esistenza di un nesso tra il fatto realizzato dal soggetto agente e il pubblico ufficio o servizio di cui lo stesso è investito, non essendo però necessario che il pubblico ufficiale sia stato incaricato di specifici accertamenti rispetto a reati

Tuttavia, mentre le condotte di “ostacolo” o di “sviamento” non possono che riguardare un procedimento penale già avviato, quella di “impedire” – anche mediante la immutazione di un oggetto (nel caso di specie, mediante la sostituzione di quello che era stato indicato come il potenziale corpo di reato del peculato) o la formazione di un falso documento – può riguardare anche un procedimento penale ancora da avviare, ovviamente a condizione che le condotte siano idonee a generare un pericolo di inganno ovvero a condizionare l’accertamento della verità processuale (Cass. n. 23375 del 10 luglio 2020).