Tribunale di Modena Circ. 25 gennaio 2023.

DIRITTO ALL’OBLIO

Art 41 lett. h) del D. Lgs. n. 150/2022. Art 64 -ter norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cpp. recante “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”. Richiesta volta ad ottenere la preclusione di indicizzazione. Richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione. Disposizioni.

L’art. 41 lett. h) del D. Lgs. n. 150/2022, ha introdotto nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cpp l’art. 64 -ter recante “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”, in vigore dal 1 gennaio 2023.

Per l’effetto, nelle ipotesi di sentenza di proscioglimento, di sentenza di non luogo a procedere, di provvedimento di archiviazione, la persona nei cui confronti sono stati pronunciati può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione dei dati personali, sulla rete internet, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Ferma restando la previsione di cui all’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Dispone

il personale del settore penale dibattimentale e GIP\GUP del Tribunale – in particolare dei sotto settori irrevocabilità – e del settore penale dell’Ufficio del Giudice di Pace di Modena, Finale Emilia e Pavullo nel Frignano provvede a:

a) Nel caso di richiesta volta ad ottenere la preclusione di indicizzazione:

1. appone e sottoscrive datando, in calce all’originale del provvedimento, la seguente annotazione: “Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.”;

2. inserisce nel sistema informatizzato (ReGeweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l’upload della richiesta e del provvedimento come sopra annotato;

3. allega alla richiesta il provvedimento come sopra annotato;

4. rilascia, se richiesta, copia semplice o con attestazione di conformità il provvedimento come sopra annotato, o certificazione di avvenuta annotazione; d

b) Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione:

1. appone e sottoscrive datando, in calce all’originale del provvedimento, la seguente annotazione: “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante”;

2. inserisce nel sistema informatizzato (ReGeweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l’upload della richiesta e del provvedimento come sopra annotato;

3. allega alla richiesta il provvedimento come sopra annotato;

4. rilascia, se richiesta, copia semplice o con attestazione di conformità il provvedimento come sopra annotato, o certificazione di avvenuta annotazione;

c) Nel caso la richiesta sia relativa ad un provvedimento di archiviazione posto che il relativo fascicolo viene restituito alla Procura della Repubblica:

– richiede con urgenza il fascicolo all’ufficio requirente;

– inserisce nel sistema informatizzato (regeweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l’upload della richiesta;

– avuta la disponibilità del provvedimento provvede, a seconda della tipologia di richiesta a porre in essere gli adempimenti sopra previsti ( lett. a e\o b).

d) Monotoraggio

Al fine di monitorare le richieste pervenute si dispone venga adottato un apposito registro di comodo (analogico o informatico).

Con cadenza trimestrale va sottoposto al Dirigente Amministrativo un report che evidenzi i seguenti dati:

– numero delle richieste volte ad ottenere la preclusione di indicizzazione pervenute, evase e pendenti;

– numero della richiesta volte ad ottenere la deindicizzazione pervenute, evase e pendenti.

Si raccomanda massima attenzione, sollecitudine e rispetto delle disposizioni.

I Direttori sono tenuti a far rispettare le disposizioni, a vigilare e a monitorare l’osservanza da parte del personale di cancelleria.

1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.”.

3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: “Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.”

Il Presidente del tribunale Dott. Pasquale Liccardo

Il Dirigente amministrativo Dott.ssa Luigina Signoretti