#Paolo Carretta*
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021 N. 134
(primo stralcio parziale delle norme d’interesse x le FFPP)
La legge 134/2021. meglio nota come “legge Cartabia” ha delegato al governo di provvedere con appositi decreti legislativi a riformare in parte il vigente codice di procedura penale. Il governo ha provveduto, ai sensi dell’art. 76 Cost. approvando il 4 agosto scorso il D.lgs. sull’efficienza del processo penale e sulla giustizia riparativa. Il decreto è passato ora alle competenti commissioni parlamentari per il prescritto parere. Alcune previsioni estrapolate dal testo del Decreto – che schematicamente riportiamo qui di seguito – interessano l’operatività della Polizia Giudiziaria.
ART. 5
(Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale) 1. Al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti «1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»
omissis
Obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio e) all’articolo 90-bis, comma 1: 1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all’obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all’atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; a-quater) all’obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all’autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione; a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore e non abbia dichiarato o eletto domicilio, il querelante sarà domiciliato presso il difensore ai sensi dell’articolo 33 disp. att. c.p.p.; a-sexies) al fatto che, ove non sia stata formulata dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero in caso di dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea, le notificazioni in favore del querelante che non abbia nominato un difensore saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;» omissis .. 3) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all’udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;»
omissis
Informazioni alla vittima 5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita di querela;» f) dopo l’articolo 90-bis, è inserito il seguente: «Art. 90-bis.1 (Informazioni alla vittima di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134) 1. La vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.»
omissis
Quando è richiesta la forma scritta ART. 6 (Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale) 1. Al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Forma degli atti) 1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. 2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico. 4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.»
«Art. 111-bis (Deposito telematico) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. 2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica. 4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti) 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. 3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. 4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali, redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale»;
omissis
Notificazioni «Art. 153-bis (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.) 1. La persona offesa che abbia proposto querela, nella dichiarazione di querela e con le forme previste per la stessa, ha l’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. Per assolvere all’obbligo di dichiarazione di domicilio, il querelante può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. 2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall’articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente. 3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l’obbligo di comunicare all’autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto. 4. Le notificazioni al querelante sono eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto. 5. Quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite presso il difensore nominato ovvero, nel caso in cui il querelante non abbia nominato un difensore, mediante deposito dell’atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.»;
- f) all’articolo 154: 1) al comma 1: a) al primo periodo, la parola: «Le» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall’articolo 153-bis, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, le» e dopo la parola: «eseguite», sono inserite le seguenti: «, salvo che la stessa abbia eletto o dichiarato domicilio,»; b) al terzo periodo, le parole: «o di dimora» sono sostituite dalle seguenti: «di dimora o di lavoro abituale» e dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»; 17 c) al quarto periodo, le parole: «la dichiarazione o l’elezione» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna dichiarazione o elezione» e dopo la parola: «nella» sono aggiunte le seguenti: «segreteria o nella»; d) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 153-bis, commi da 1 a 5» 2) al comma 2, dopo la parola: «eseguita» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4,»; 3) al comma 4: a) al secondo periodo, le parole: «devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto nella cancelleria del giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente»; b) al terzo periodo, le parole: «nella cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «in cancelleria o in segreteria»; g) all’articolo 155, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando per il numero dei destinatari o per l’impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l’autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell’atto nel sito internet del Ministero della giustizia. Nel decreto da notificare unitamente all’atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessati.»; h) all’articolo 156: 1) al comma 1, dopo la parola: «detenuto» sono aggiunte le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «sono» è inserita la seguente: «sempre»; 2) al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono inserite le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «157» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1»; i) all’articolo 157: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, la prima notificazione all’imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell’atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro o ad una persona addetta alla ricezione degli atti.»; 2) al comma 6, la parola «3» è sostituita dalla seguente: «8»; 3) al comma 8, al terzo periodo, le parole «dà inoltre comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «, inoltre, invia copia dell’atto, provvedendo alla relativa annotazione sull’originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell’imputato»; 4) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all’articolo 148, comma 1, l’autorità giudiziaria avverte l’imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell’atto dell’onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento. 8-quater. L’omessa o ritardata comunicazione del difensore al proprio assistito dell’atto notificato, imputabile al fatto di quest’ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.»;
omissis
«Art. 157-bis (Notifiche successive alla prima) 1. Tutte le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio. 2. Se l’imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta consegnando copia dell’atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l’imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all’articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste al periodo che precede.»:
«Art. 157-ter Per la Polizia Giudiziaria (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio) 1. La notificazione all’imputato non detenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1. 2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l’autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli
450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
Omissis
Informativa della PG per le notificazioni: «01. La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuto né internato li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono avvertiti che hanno l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio.»; 3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2 è fatta menzione nel verbale.»; 4) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dell’istituto.» sono aggiunte le seguenti: «, che procede a norma del comma 1» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione o elezione sono iscritte nell’apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.»; 5) al comma 4, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»; 6) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.»;
omissis
Precisare notificata … con modalità non telematiche – s) all’articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sono eseguite mediante consegna al difensore solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione disposta con le modalità indicate dall’articolo 161 o dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 157 per l’imputato evaso o sottrattosi alla custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, nonché anche con le modalità indicate ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo per l’imputato sottrattosi alle misure cautelari dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio.»; t) all’articolo 167 il comma 1 è sostituito dal seguente: «.1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell’articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell’articolo 148, si eseguono a norma dell’articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall’articolo 149.»; u) all’articolo 168, al comma 1, la parola: «Salvo» è sostituita dalle seguenti: «Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo»; v) all’articolo 169, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l’autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all’estero la stessa esercita abitualmente l’attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»; z) all’articolo 170, al comma 1 la parola: «Le» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all’articolo 157-ter, le»; aa) all’articolo 171, al comma 1: 1) alla lettera b), dopo la parola: «privata» sono inserite le seguenti: «mittente o»; 2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 148;»; 3) alla lettera c), dopo la parola: «notificata» sono inserite le seguenti: «con modalità non telematiche»;
omissis
«Art. 252-bis (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero) 1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127.
omissis
Elezione domicilio – a) all’articolo 349, al comma 3, dopo le parole: «1’articolo 161» sono inserite le seguenti: «nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.»; b) all’articolo 350, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell’atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 133-ter.»; c) all’articolo 351, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica»;
Convalida della perquisizione di iniziativa – modalità esecutive – d) all’articolo 352: 1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.»; 2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell’articolo 127. Si applica la disposizione di cui all’articolo 252-bis, comma 3.»; e) all’articolo 357, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.
Dichiarazioni dei minori– 3- ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto. 3- quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3- ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.».
ART. 18 Partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti 1. Al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 360, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti.»; b) all’articolo 362, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.»;
omissis
Interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria – d) all’articolo 370: 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.»;
omissis
Documentazione degli interrogatori – e) all’articolo 373, 1) al comma 1, lettera d), la parola: «sommarie» è soppressa; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. 2- ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. 2- quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l’atto. 2- quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.».
omissis
(Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo) Art. 420-sexies – 1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell’udienza, individuata ai sensi dell’articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza. 2. La polizia giudiziaria comunica alla persona rintracciata che sia rimasta priva del difensore che lo assisteva nel giudizio concluso con la sentenza, e che non provveda alla nomina di un difensore di fiducia, le generalità di un difensore d’ufficio, nominato ai sensi dell’articolo 97, comma 4, e provvede ai sensi dell’articolo 161. In ogni caso avvisa la persona rintracciata che al difensore sarà notificata la data dell’udienza individuata ai sensi del comma 1. Di tutte le attività e gli avvisi è redatto verbale. 3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.
omissis
«Art. 56-bis (Notificazione con modalità telematiche effettuate dal difensore) omissis
«Art. 64-ter (Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini) 1. L’imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
omissis
Sequestri e confische x equivalente – i) all’articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente al provvedimento di confisca.»; l) all’articolo 104-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi» e la parola: «abbia» è sostituita dalle seguenti: «o la confisca abbiano»; 2) al comma 1-bis le parole: «Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca»; 3) al comma 1-quater, l’ultimo periodo è soppresso;4) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578-bis del codice.»; 5) nella rubrica, le parole «a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari» sono sostituite dalle seguenti: «sequestro e confisca»;
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ART. 52 (Mediatore x giustizia riparativa – Tutela del segreto e sequestri) 1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all’autorità giudiziaria né a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell’attività svolta, nonché sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale. 2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato. 3. Non è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, né di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma. 4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato. 5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sé reato.
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Art. 12-sexies (Notizie di reato non pervenute dall’organo accertatore) Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all’organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.
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Art. 12-septies (Sospensione del procedimento penale) Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 12-quater, commi 3 e 4. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 12-quinquies, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’articolo 12-quinquies, commi 6 e 7. Nel caso previsto dall’articolo 12-sexies, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l’organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all’articolo 12-sexies, comma 2, se l’organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l’organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d’aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1 del presente articolo. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale. Se è presentata richiesta di archiviazione, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.
Art. 56-ter (Prescrizioni comuni) Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, la semilibertà, la detenzione domiciliare, e il lavoro di pubblica utilità comportano. in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente; 3) l’obbligo di permanere nell’ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva; 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente; 5) l’obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l’eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell’articolo 64. Allo stesso fine, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l’articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.
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L’AUTORE:
Paolo Carretta è un Generale della Guardia di Finanza (Ris.). Ha svolto incarichi operativi, investigativi, e di comando in diverse regioni italiane.. E’ laureato in giurisprudenza, in economia e commercio, in economia e management, in scienze della sicurezza economica e finanziaria. Ha insegnato materie criminologiche presso l’Università degli Studi di L’Aquila, di Bologna e LinkCampus di Roma. Ha tenuto na lectio magistralis presso l’Università LU.de S. di Lugano è autore di 11 libri in materia d’indagini criminologiche e di romanzi storici.
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