La realtà che oggi ci circonda non è più quella di un tempo, ove i confini delle fenomeniche criminologiche erano ben definiti in quadri territoriali limitati. Oggi la web society ci mette davanti a realtà ben più complesse, in ambiti sempre più dinamici e difficilmente controllabili. I crimini hanno trovato un campo ove prolificare in maniera incontrollabile e mettere a rischio l’operato di chi, materialmente si occupa di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminogeni. Prima di addentrarci nel fenomeno di cui disquisiremo a breve è necessario capire la portata della pericolosità del mondo del web. La società digitale presenta molti aspetti positivi: ha consentito di frantumare quelle barriere fisiche e quegli spazi di distanza, di dare maggiore materialità a quei processi tipici della società liquida di cui parlava Bauman, ha semplificato i rapporti commerciali, ha dato una libertà più ampia di informazione e ha semplificato la veicolazione della stessa, ha dato maggiore libertà di espressione, ma per ogni aspetto positivo ne troviamo altrettanti negativi. Le distanze si sono accorciate ma il mondo social ha dato più spazio all’individualismo, al narcisismo connesso all’apparenza dell’estetica, che trova il suo canale espressivo nei selfie, al bisogno dei like come metro di accettazione sociale, alle fake news e alla loro capacità di plasmare l’opinione pubblica, perfino di condizionare l’esito delle elezioni politiche, ha ridotto il commercio al dettaglio di tipo fisico tanto da determinare il fallimento di catene importanti di negozi ( vi ricorderete il caso dei negozi americani Toys’R’Us del marzo scorso che ha visto il licenziamento di ben 33 mila dipendenti). Per quanto si possa essere maggiormente connessi, per quanto possa apparire che le relazioni siano più numerose, in realtà il senso di comunità si sbriciola davanti a un maggior individualismo che ci rende più vicini di fronte alle distanze ma ci isola in un rapporto stretto tra l’individuo e uno schermo di un dispositivo elettronico.
Quando pensiamo al Web dobbiamo immaginarlo come un grosso iceberg ove la punta (ossia quella visibile) è l’internet che tutti conosciamo: i motori di ricerca, come google, i siti internet, i social media ( facebook, twitter, instagram ecc) le piattaforme musicali e via dicendo. Il resto dell’iceberg, quello sommerso, è invece un mondo sconosciuto: la cosiddetta rete occulta che non può essere trovata dai motori di ricerca conosciuti ma necessita di altri software per accedervi: il cosiddetto deep web. Vi è, poi, una parte del deep web ancora più occultata denominata Darknet, conosciuta come mezzo ove si realizzano le maggiori attività illegali, dal commercio di droga, armi, alla prostituzione, l’acquisto di documenti falsi, finanche la tratta degli esseri umani e perfino i servizi offerti da assassini professionali e da hacker su commissione. Nonché la divulgazione e commercio di materiale pedopornografico, sia di tipo soft core che tipo hard core. L’accesso al deep web è consentito tramite alcuni portali come Tor e Freenet che offrono il completo anonimato.
Ergo la rete non è un posto completamente sicuro ma per il fenomeno del cyberbullismo possiamo ben capire, anche se non ci siamo ancora addentrati nel merito, che il suo teatro è invece quella parte di internet che a certi occhi meno attenti, apparentemente, risulta essere un teatro ricreativo, un modo per tenere le relazioni interpersonali più accese.
Il cyberbullismo, come la sua controparte posta in essere nel mondo offiline, ossia il bullismo che non sono due fenomeniche separate ma al contrario a volte l’una può essere uno stadio evolutivo dell’altra, ovvero si possono originare prima atti di cyberbullismo e poi di bullismo. Sono realtà che si muovono insieme, si incrociano, si scontrano. Né l’una, né l’altra ha una rilevanza penale ben precisa. Nel diritto sostanziale penale il bullismo e il cyberbullismo non rappresentano gli estremi di una fattispecie ben specifica, non sono dei reati, piuttosto sono una fenomenica criminologica che racchiude tutta una serie di condotte che dovranno essere valutate alla stregua di fattispecie di reato già esistenti. Il primo filone di studi sul fenomeno del bullismo si delinea negli anni ‘70 ad opera dello psicologo Dan Olweus (Dan Olves Norvegese) che ha concentrato la sua attenzione anche al fenomeno del cyberbullismo, che consente di mettere in atto strategie vessatorie nei confronti delle vittime attraverso l’utilizzo di strumenti telematici.
Come asserivo poc’anzi non esiste una norma codicistica che rispecchi esattamente il reato di bullismo o di cyberbullismo ma a seguito di un emblematico caso di cronaca avvenuto nel 2013, che tenterò di spiegare sinteticamente e soprattutto grazie alla campagna di sensibilizzazione e alla lotta accesa del signor Paolo Picchio, padre della vittima del caso de quo, il parlamento vara una legge, la n. 71 del 29 maggio 2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, una legge che dopo l’approvazione alla camera, la allora presidente della camera Laura Boldrini volle omaggiare la memoria di Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo.

Il caso di Carolina Picchio

Carolina Picchio è una ragazza di 14 anni che vive a Novara e come tutte le ragazze della sua età vive tra la scuola e i momenti ricreativi come le feste a cui partecipa. Durante una di queste feste, Carolina si sente male. Ha assunto alcolici, è in stato di ebrezza, fatica a camminare e decide di recarsi in bagno. Mentre si dirige verso il bagno un gruppo di ragazzi la segue: la circondano, la molestano e soprattutto la filmano. Il video viene dapprima inviato su whatsapp in un gruppo e poi successivamente diventa virale, viene caricato su Facebook e il processo di veicolazione è molto veloce. Il video dura due minuti, mostra Carolina in stato di semi-incoscienza riversa sul pavimento e i ragazzini che mimano degli atti sessuali vicino a lei, uno dei ragazzini fa finta di calarsi i pantaloni. Dopo poco tempo la pagina Facebook di Carolina comincia a essere riempita di insulti rivolti a lei, sulla sua incapacità di reggere l’alcol, insinuazioni di tipo sessuale, tutta una serie di insulti volti a offenderla e a colpirla proprio nella sua fragilità. I suoi amici raccontano che oltre a questi insulti cominciano a circolare tutte una serie di dicerie sul suo conto come ad esempio l’accusa di essere affetta dalla mononucleosi (la cosiddetta malattia del bacio, una patologia temporanea che si trasmette tramite il contatto con la saliva) e quindi nessun ragazzo sarebbe stato disposto a baciarla. La sera del 5 gennaio 2013, Carolina è in stanza, non prende sonno, si scatta un selfie (che un’amica racconterà di averlo visto online proprio durante quelle tragiche ore, scrive una lettera con poche parole “Le parole fanno più male delle botte. Ma a voi non fanno male? Siete così insensibili” e si lancia dal balcone della sua stanza. Carolina muore sul colpo. A distanza di cinque mesi dalla morte di Carolina la procura apre un’indagine presso il tribunale per i minorenni di Torino. Tra gli indagati ci sono sei ragazzi (tutti minorenni) tra cui l’ex fidanzatino di Carolina. I capi di accusa sono molto pesanti: a cinque di loro, presenti alla sera della festa, viene contestata la violenza sessuale di gruppo, a un quindicenne diffusione di materiale pedopornografico e allo stesso e all’ex fidanzatino non presente alla festa “morte come conseguenza di altro reato”. Inoltre la procura di Novara apre un’indagine relativa alla mancanza di filtri e controlli rispetto alla diffusione del video su Facebook e Twitter. Twitter ha avuto un ruolo fondamentale in questa vicenda, denunciando la responsabilità di chi insultava la ragazza nei più di 2600 messaggi in sole 24 ore. L’indagine prende avvio la mattina seguente il suicidio di Carolina grazie a dei tweet che rivelano le umiliazioni partite inizialmente dall’ex fidanzato e dai suoi amici. Uno dei numerosi tweet riportava “Guardate che Carolina si è suicidata per colpa di chi la sfotteva”. Carolina lascia due lettere: una per la sorella e una proprio per l’ex fidanzato, che la ragazza aveva lasciato 15 giorni prima della festa “Non ti basta quello che mi hai fatto, me l’ha fatta pagare troppe volte”. A lui non può essere contestato il reato di violenza sessuale, giacchè non è presente alla festa, ma potrebbe essere responsabile di aver offeso la reputazione di Carolina, reato che all’epoca non era ancora stato depenalizzato e si poteva procedere a querela di parte, una parte che nulla ha potuto contro gli ingenti e incontrollabili danni che la rete produce.

Carolina è una vittima di Cyberbullismo. Da uno scherzo di cattivo gusto e ben lungi delle intenzioni iniziali, la rete amplifica la portata del fenomeno, l’illusione dell’anonimato del web esalta l’aggressività del sentimento umano, distrugge la riservatezza e la privacy dell’individuo, sfugge al controllo e genera un dolore e una sofferenza psichica di dimensioni ampie con comorbilità al sentimento di vergogna che spinge il soggetto a chiudersi sempre di più e con conseguenze anche tragiche. Carolina Picchio è la prima vittima acclarata di Cyberbullismo in Italia che giunge al porre in essere l’atto estremo del suicidio.
Legge n.71 del 29 maggio 2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.
Il caso di Carolina pone delle pressioni verso il Parlamento sulla necessità di dotare il sistema normativo di una legge specifica per il fenomeno sempre più dilagante e pericoloso. Nel 2017 il Parlamento vara questa legge e introduce tutta una serie di novità:
In primis, nel primo articolo, fornisce una definizione del fenomeno del Cyberbullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”
Novità rilevante giacchè è la prima definizione normativa del fenomeno del bullismo telematico. L’obiettivo che il provvedimento si prefigge è quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e con una strategia di riguardo, tutela, educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia in merito alla posizione di vittime sia in quella di responsabile di illeciti, con la garanzia di attuare interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche senza distinzioni di età.
Inoltre viene delineata la figura del gestore del sito internet ossia il prestatore di servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.

L’art. 2 prevede la tutela della dignità del minore e l’eliminazione dei contenuti dal web, il cosiddetto oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
Il successivo art. 3 sancisce un piano di azione integrato: punti precipui sono monitoraggio e controllo. Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire atti di cyberbullismo ed elaborare una banca dati per il monitoraggio costante del fenomeno in ossequio a quanto già stabilito dall’Unione Europea con la decisione 1351/ 2008 del Parlamento EU e del Consiglio.
I successivi art. 4-5 assegnano un ruolo fondamentale all’istituzione votata alla socializzazione secondaria: la scuola. In ogni istituto scolastico deve essere individuato la figura del prof. anti- bullo. Un referente che si occuperà delle iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside il compito di provvedere all’informazione verso le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo, e laddove necessario convocare le parti per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni, percorsi rieducativi per l’autore. Al MIUR spetta il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto mirate alla formazione specializzata del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Ai singoli istituti è dementata la gestione di iniziative pro- legalità e all’uso consapevole di internet. Per le iniziative scolastiche possono collaborare polizia postale e associazioni territoriali. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto non costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
Per concludere questo excursus sui punti salienti della legge, all’art.7, viene estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento da parte del questore prevista per il reato di stalking (ex art. 612- bis c.p.). In caso di condotte quale diffamazione (ex art. 595 c.p.), minaccia (ex art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (ex art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Un piccola nota: al primo comma compare anche la condotta di ingiuria (consumata a mezzo internet) ma, tuttavia, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo sulla depenalizzazione di alcune fattispecie di reato, l’ingiuria con l’abrogazione dell’art. 594 c.p. esce dal perimetro del processo penale.

Profilo del Cyberbullo

Tracciare un profilo del cyberbullo non è un qualcosa di semplice o di certo. Il cyberbullismo non è molto differente dall’aggressività adolescenziale a cui si assiste ogni giorno ma la differenza sta nel fatto che si cambia il mezzo con cui la si pone in essere. Molti adolescenti sono particolarmente sedotti dal fenomeno giacchè consente di mantenere quello anonimato che diviene una sorta di schermo protettivo: serve meno energia, meno coraggio a manifestare commenti umilianti volti a offendere la vittima. Il cyberbullo, in questo modo, non è capace di comprendere il disvalore dell’azione posta in essere, né il danno psicologico che può provocare nell’altrui persona. Se non si può tracciare un profilo ben definito, si possono, però, delineare alcune caratteristiche della personalità dei soggetti:

 Sono individui con una personalità dominante, con la quale piace farsi valere con l’uso della forza
Temperamento impulsivo che si manifesta facilmente sotto la pressione di diverse frustrazioni
Atteggiamenti propensi alla violenza rispetto ad altri individui
Difficoltà nel seguire le regole
 Presentano una mancanza strutturata di empatia
 Tendenza a rivolgersi agli adulti con aggressività
Si vantano delle proprie capacità
 Svolgono entrambi i tipi di aggressione : proattiva e reattiva
Secondo una ricerca riguardante le motivazioni del cyberbullismo, il fattore scatenante dei comportamenti aggressivi è quello della vendetta. Sono spesso proprio le vittime del bullismo tradizionale a compiere queste azioni, diffondendo delle informazioni private e intime dei loro aggressori. Per quanto riguarda il genere i comportamenti aggressivi sono posti in essere sia da ragazzi che dalle ragazze, tuttavia svolti in diverse forme e mossi da motivi diversi.
Quando parliamo di un fenomeno criminogeno dobbiamo sapere che difficilmente il substrato che ne influenza la messa in atto sia solo di unica natura. Diverse sono le componenti che nei quali ricercare le ragioni di tali condotte, in primis quelle sociali/ambientali ma anche fattori biologici che possono influire sullo sviluppo dei comportamenti aggressivi. In merito ai fattori biologici alcuni studi presentati dal National Crime Prevention Council (NPCP) nel 1997, indicano che i bambini che presentano problematiche nei comportamenti additabili a fattori di origini biologica sono il 6% degli scolari. Le cause sono nutrizione, medicine e durante la gravidanza abuso di sostanze e scorretta alimentazione che possono compromettere lo sviluppo di alcune cellule celebrali. Può entrare in gioco anche la componente genetica e quella degli ormoni, quest’ultima in special modo nell’età adolescenziale, quando il bombardamento ormonale può potenziare l’aggressività e la tendenza alla violenza.
La componente ambientale gioca, però, un ruolo maggiore rispetto a quella biologica. Il ruolo fondamentale è l’ambiente della socializzazione primaria, ossia il contesto familiare, ove una carenza nel legame relazionale può minare la componente affettiva del bambino.
Ergo il cyberbullusmo può essere l’esito di:
Comportamenti appresi o rinforzati da altri, soprattutto adulti (teoria del modelling, modello di riferimento)
 Adolescente che per far fronte alla sua percezione della realtà circostante e alle frustrazioni mette in atto comportamenti del genere come fuga della realtà
 Adolescente che non percepisce il senso di responsabilità verso le proprie azioni.
Queste componenti non sono in grado di spiegare completamente le motivazioni e le cause alla base della fenomenica in esame, ma rivestono una rilevanza scientifica molto importante.

Prevenzione del fenomeno: possibili strategie preventive


Il punto fondamentale delle possibili strategie preventive si basa sulla formazione degli educatori, con questo non voglio dire che il fenomeno possa definitivamente essere soppresso ma la prevenzione contribuisce a ridurlo. Gli educatori devono ricevere una formazione a 360°, con un approccio multidimensionale e transdisciplinare giacché il fenomeno richiede un intervento eclittico capace di coinvolgere studenti, (vittime e autori) istituzioni scolastiche e famiglie. Le vittime affrontano la sofferenza nel completo silenzio, non comunicano con gli insegnanti, non si sfogano con i genitori e la cosa più grave è che le figure di riferimento non percepiscono nessuna anomalia nei comportamenti delle vittime. Difatti alcune ricerche svolte, in particolare sul fenomeno del bullismo, sottolineano che gli insegnanti tenderebbero a sottostimare la presenza del fenomeno nelle classi, ridimensionando i comportamenti degli studenti come semplici atti di natura scherzosa con un’accezione positiva. Gli stessi studenti, dal canto loro, sostengono che gli insegnanti non sono totalmente consci di ciò che accade a scuola. Agli insegnanti si rimprovera il fatto che impiegano una definizione restrittiva del fenomeno guardando solo alla componente violenta e aggressiva. Questo limite è ancora più radicato nel fenomeno on line, giacchè si protrae oltre l’orario scolastico, occupando uno spazio ove per la maggior parte dei casi gli insegnanti non possono supervisionare, soprattutto quando gli atti di cyberbullismo avvengono tramite messaggistica privata. Ergo una maggiore sensibilizzazione e conoscenza del fenomeno, puntando soprattutto sul dibattito e sul dialogo con gli studenti che dovrebbe mirare ad avere una maggiore informazione sui rischi, sui risvolti negativi della web society, ossia conoscere la parte oscura del web, potrebbe ridurre il fenomeno. Internet, i social network diventano una vera e propria arma in mano a degli individui che ancora non hanno pienamente sviluppato una personalità sana capace di avere un senso di discernimento fra il giusto e ciò che è sbagliato. Inoltre, un ruolo fondamentale di supervisione e controllo spetta ai genitori. Ad esempio una certa fascia di età giovanile non dovrebbe avere la possibilità di iscriversi ai social, nonostante i filtri e i limiti di età imposti dalle piattaforme si trova facilmente il modo di aggirarli dichiarando il falso. Questo espone bambini e adolescenti a tutta una serie di pericoli che sfuggono al controllo, che possono diventare vittime di altre fenomeniche come la pedofilia o, per l’appunto, autori di atti di cyberbullismo. I genitori dovrebbero vietare l’iscrizione alle piattaforme e quanto meno riuscire anche a controllare le app di messaggistica per capire i comportamenti dei figli e impedire l’uso scorretto delle tecnologie di comunicazione. Il problema principale, però, è che gli stessi adulti sono diseducati all’uso di piattaforme social e alle app di messaggistica e dunque non sono in grado di essere modelli di riferimento per i propri figli. Sono dell’opinione che bisognerebbe prima educare gli adulti per poter agire poi sui comportamenti degli infanti e degli adolescenti.
Strumenti di contrasto
Come detto in precedenza nel diritto sostanziale penale, né il bullismo né il cyberbullismo in senso proprio hanno una fattispecie di reato rivolta a punire le condotta bullistica. La rilevanza penale deve essere valutata mediante l’impiego di fattispecie di reato già esistenti e dunque ricorrere a reati diversi. Nel caso del Cyberbullismo ad esempio la minaccia, la violenza privata, la diffamazione, la violazione della privacy, l’istigazione al suicidio o in alcuni l’omicidio come conseguenza di altro reato. La legge del 2017 non ha veramente colmato una lacuna del sistema penale, perché non ha riempito interamente un vuoto legislativo in grado di disciplinare i danni provocati da adolescenti nei confronti di coetanei attraverso condotte vessatorie e diffamatorie. La legge, sostanzialmente, colma la mancanza di una definizione ma si concentra maggiormente sulla prevenzione, piuttosto che sul contrasto. Ergo non fornisce strumenti veri e propri di contrasto, salvo l’oscuramento del web e l’estensione della procedura dell’ammonimento da parte del questore. La dottrina continua a riempire siffatto vuoto normativo applicando per analogia la normativa in materia di mobbing, considerando la medesima ratio, tanto è vero che in precedenza ci si riferiva ai fenomeni di bullismo inquadrandoli come mobbing adolescenziale o mobbing in età evolutiva. Molte difficoltà si delineano nell’ambito processuale, in primis è il tema della responsabilità penale dei soggetti minorenni che insorge in conseguenza alla loro imputabilità. Il procedimento penale nei confronti dei minorenni segue diposizioni particolari disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica n° 448 del 1988. Scopo del dpr è di riservare una particolare attenzione al minore al fine di tutelare lo sviluppo della sua personalità in prospettiva educativa e non repressiva. Si cerca di evitare al minore un trattamento penale di tipo carcerario, giacchè potrebbe pregiudicare una crescita normale. Il soggetto minore non è dunque considerato alla stregua dell’adulto poiché è ancora un soggetto in formazione, preda dei processi evolutivi ed educativi ed è, ergo, possibile modificare il comportamento criminale senza ricorrere alla pena detentiva.

Sul piano civilistico, in un’ottica risarcitoria, in merito all’imputabilità l’art. 2046 del codice civile prevede che il soggetto non risponda alle conseguenze del fatto dannoso per non essere dotato della capacità di intendere e volere al momento della commissione del fatto, salvo che l’incapacità derivi da sua colpa, quindi a rispondere del danno cagionato, ex art. 2048 c.c. sono i genitori o il tutore del soggetto che materialmente ha posto in essere il fatto.
Dunque anche nel caso del bullismo e del cyberbullismo si procede all’uso delicato dello strumento sanzionatorio penale in ottica repressiva, riservando una corsia preferenziale allo strumento di prevenzione, potenziando gli strumenti educativi volti alla sensibilizzazione.
Tuttavia, c’è da asserire, che in diversi casi di efferata violenza, nonostante la particolare tutela rivolta i minori di 18 anni, si sono applicate misure severe nei confronti di autori di condotte vessatorie. Esemplare è la sentenza 19331/2005 della Cassazione che ha annullato una precedente ordinanza del tribunale dei minori, ritenendo essenziale l’applicazione della misura cautelare in carcere, visto l’inaudita violenza e l’umiliazione subita dalla vittima nel caso di specie, ove un gruppo di bulli costringevano un compagno di scuola, affetto da handicap, a “compiere e a subire atti di violenza sessuale, assumere sostanze stupefacenti e mangiare un panino imbottito con escrementi di animali”. In questo caso l’intervento della Corte è emblematico onde evitare che gli autori venissero liquidati con una condanna estremamente blanda visto la crudeltà con cui i soggetti, seppur minori, avevano agito.
Probabilmente occorre un cambiamento culturale di portata epocale che non è facilmente attuabile. Il risultato di certi comportamenti è connesso a una cultura diffusa che vede la stigmatizzazione del debole, del timido, del portare di handicap, dell’individuo di colore come un diverso. Questa cultura è radicata negli adulti e viene facilmente interiorizzata dai bambini, trascinata per tutto il percorso di sviluppo della personalità dei soggetti che conduce ad avere una società futura di nuovi adulti permeati dalla stessa cultura.

di Deborah Maddalena Bottino – Criminologa AICIS