(AICIS) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 236 del 12 novembre 2020 ha bocciato la legge della Regione Veneto n. 34 del 2019 sul “controllo di vicinato” perché viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ed è pertanto incostituzionale.
Cos’è?
Nato nei paesi anglofoni negli anni ’60 e noto prevalentemente con il nome di Neighbourhood Watch, il “Controllo del Vicinato” è uno strumento di prevenzione della criminalità, che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi con le Forze di polizia statali e locali. Si tratta di una strategia diretta a promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra i cittadini, allo scopo di ridurre le occasioni di reato contro la proprietà e le persone. Agli abitanti dell’area interessata richiesto di alzare il livello di attenzione attraverso pochi, semplici passaggi: a) coadiuvare le forze di polizia nella prevenzione del crimine e nella individuazione delle condizioni che lo favoriscono, aumentando la percezione di sicurezza e la vigilanza; b. favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e organizzata; c. migliorare il rapporto forze di polizia-comunità con lo scambiando informazioni tramite un “coordinatore” che tiene i rapporti con le istituzioni.
Come lo definiva la legge della Regione Veneto:
L’art. 2 della Legge n.34 definiva il controllo di vicinato come “quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell’azione di controllo di vicinato l’assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone”.
Quali finalità si proponeva la legge n. 34/2019 della Regione Veneto?
La legge annullata dalla Consulta, si proponeva l’obiettivo di promuovere e regolare il “controllo di vicinato”, sostenendone in vario modo le attività e istituendo una banca dati per il monitoraggio dei suoi risultati.
Perché è incostituzionale?
In linea con la propria giurisprudenza la Corte Costituzionale ha ricordato che spetta soltanto allo Stato legiferare in materia di “sicurezza primaria“, che consiste nell’attività di prevenzione e repressione dei reati, primariamente affidata alle forze di polizia. Alle Regioni è invece consentito prevedere interventi a sostegno della cosiddetta “sicurezza secondaria“, in particolare mediante azioni volte a rafforzare nel contesto sociale una cultura della legalità, nonché a rimuovere le condizioni nelle quali possono svilupparsi fenomeni di criminalità. La legge abrogata dalla Corte disciplinava forme di controllo del territorio da parte dei cittadini in ausilio alle forze di polizia rispetto ai loro compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e pertanto incideva inevitabilmente sulla “sicurezza primaria”, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa dello Stato.
Sullo sfondo della controversia si ripropone l’annosa questione del contrasto sempre meno latente di competenze tra Stato ed Autonomie territoriali in tema di sicurezza.
Va però chiarito che la Corte non ha dichiarato illegittimo il sistema del “controllo di vicinato” ma ha precisato che nulla vieta alla legge statale di disciplinare direttamente tale metodologia, già oggetto, del resto, di numerosi protocolli di intesa tra prefetture e comuni, in varie di parti del territorio nazionale. Viene così salvaguardato il principio di “sussidiarietà orizzontale” sancito dall’articolo 118 della Costituzione favorendo la partecipazione attiva e responsabilizzazione dei cittadini rispetto all’obiettivo di una più efficace prevenzione dei reati, attuata attraverso l’organizzazione di attività di supporto alle attività istituzionali delle forze di polizia.
AICIS