Sulla «Gazzetta» dell’11 agosto è stato pubblicato il decreto 4 agosto 2023 n. 109 che chiarisce i vari requisiti per l’iscrizione all’Albo dei consulenti d’ufficio dei tribunali civili e individua i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Secondo il decreto il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio o a una delle associazioni professionali inserite nell’elenco previsto dalla legge 4/2013, che rilasciano l’attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Il requisito della speciale competenza tecnica esiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo. In sua assenza devono ricorrere almeno due di questi elementi: a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, a condizione che l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali; b) possesso di adeguato curriculum scientifico, con riferimento, per esempio, ad attività di docenza, di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche; c) conseguimento della certificazione Uni relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
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