#Giustizia Certi codici andrebbero riscritti, ma trattandosi di un lavoro complesso e politicamente rischioso, si procede per aggiustamenti, un po’ come le “patch” (letteralmente: pezze) che chiudono le falle dei sistemi informatici man mano che queste vengono scoperte. Ed ora ci risiamo: ministero della Giustizia ha approntato lo schema di decreto legislativo che interverrà su alcuni punti critici segnalati in ordine al nuovo sistema processuale. Vediamo, in sintesi, le novità:

Il pubblico ministero deve rispettare i termini per la conclusione delle indagini preliminari: – È prevista la riformulazione dell’art. 415 ter cpp, secondo cui il PM avrà la facoltà, prima della scadenza dei termini, di presentare al Gip richiesta motivata di rinvio del deposito della documentazione relative alle indagini svolte. In particolare la richiesta sarà possibile: 1 quando sia stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non abbia ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non sia stata ancora eseguita; 2 quando la conoscenza degli atti d’indagine: a) potrebbe concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato; b) nei procedimenti per i reati più gravi (quelli con più ampi tempi di indagine), provocare un danno concreto, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non sono scaduti i termini e che sono diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

Le facoltà dell’indagato in caso di superamento del termine: – Secondo la nuova formulazione della norma, quando il PM non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al Gip di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al Pm di decidere. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei 20 giorni successivi. L’istanza è comunicata al procuratore generale presso la Corte d’appello.

Quando non ha autorizzato il differimento, il giudice ordina al pubblico ministero di esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione entro un termine non superiore a 20 giorni.

Giustizia riparativa: – Nel caso di reati perseguibili a querela (esclusi quelli per cui non è ammessa la remissione), il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, per consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili. La sospensione del procedimento sarà possibile anche prima dell’esercizio dell’azione penale, quando sia stato notificato l’avviso di chiusura indagini. Nel periodo di sospensione è bloccata la prescrizione e i termini di custodia cautelare.

Responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001: –  Il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche per le imprese, quando gli elementi acquisiti a carico dell’imputato (dall’impresa dipendente) non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

Pene sostitutive: – Sarà possibile la presentazione di opposizione, in caso di decreto penale di condanna la possibilità di chiedere il lavoro di pubblica utilità al posto della pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva breve.

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