#SICUREZZA STRADALE – A fronte della regolare e tempestiva taratura e omologazione, mediante un centro accreditato, con il rilascio della relativa certificazione, non è necessaria alcuna ulteriore verifica rimessa a terzi del funzionamento dell’apparecchio al tempo della sua utilizzazione, presumendosi, in ragione dell’avvenuta omologazione, il suo regolare funzionamento. Lo ha ribadito la Cassazione nella sentenza n. 10350 del 6 marzo 2013. Secondo la Corte, le multe irrogate per le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante autovelox, le apparecchiature devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi. Se il verbale è contestato spetta all’Amministrazione dare la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, mediante i relativi certificati. In presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata, con la conseguenza che l’efficacia probatoria dell’autovelox omologato e sottoposto a verifiche periodiche circa il superamento dei limiti, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico.
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