Si può utilizzare in sede civile l’esito di un accertamento tecnico che è invece inutilizzabile nel processo penale per violazione delle regole del contraddittorio. Lo ha stabilito la Cassazione civile nella sentenza n. 32784 del 13/12/2019con riferimento all’esame autoptico. Secondo la Corte, “Gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell’art. 360 c.p.p., ancorché inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del “thema probandum” e sono soggetti alle regole del rito civile sull’acquisizione della prova; pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nel procedimento penale di provenienza non determina effetti sulla consulenza tecnica d’ufficio che tali accertamenti abbia considerato, a meno che il contraddittorio non sia stato garantito neanche nel processo civile dove la prova è acquisita e che la nullità relativa derivante da tale vizio sia stata eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della relazione.
Autopsia: l’accertamento tecnico non utilizzabile nel processo penale per violazione del contraddittorio è ammesso come prova nel processo civile.
da Ugo Terracciano | Ago 8, 2023 | News | 0 commenti
